Bancarotta plurima, prescrizione calcolata senza aumento per pluralità (Cass. pen. Sez. V n. 29033 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, r.d. n. 267 del 1942. Ne consegue che, ai fini della prescrizione, non si tiene conto dell’aumento per la pluralità dei fatti di bancarotta, in deroga alla disciplina dell’art. 157, comma 2, seconda parte, cod. pen., mentre il medesimo aumento rileva come aggravante ad effetto speciale ai soli fini del bilanciamento con le attenuanti. La sospensione del procedimento per difetto di notifica degli atti, nel periodo intercorrente tra la revoca del passaggio in giudicato e la restituzione in termini, sospende il corso della prescrizione ai sensi degli artt. 159 e 275 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 219 r.d. n. 267 del 1942, con riconoscimento dell’aggravante del danno di rilevante gravità. La Corte d’appello, esclusa tale aggravante e l’attenuante del terzo comma dell’art. 219, ha confermato la condanna, applicando l’aumento di pena per la pluralità dei fatti di bancarotta.

A causa di difetti di notifica — dell’autorizzazione a dilazionare il termine di deposito della motivazione, dell’avviso di deposito della sentenza e del primo provvedimento di rimessione in termini — il ricorrente è stato rimesso in termini due volte per proporre ricorso per cassazione. Il ricorso, pur recando data anteriore, è stato ritenuto tempestivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., sostenendo l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. Il ricorrente assumeva come termine finale l’8 ottobre 2022, calcolando dodici anni e sei mesi dal fallimento, con sospensioni per mesi nove e giorni quattordici.

La Corte ha preliminarmente escluso che i fatti siano prescritti. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21039 del 27 gennaio 2011, secondo cui la pluralità di condotte di bancarotta dà luogo a un concorso di reati unificati ai soli fini sanzionatori, con disciplina derogatoria della continuazione. Da tale principio la giurisprudenza di legittimità ha tratto una figura peculiare: l’istituto è considerato aggravante ad effetto speciale ai fini del bilanciamento, ma ogni ipotesi mantiene autonomia ontologica ai fini della prescrizione. Sono richiamate, in proposito, Sez. V n. 34216 del 09.05.2024 e Sez. V n. 3166 del 15.10.2025.

La Corte ha quindi dato conto delle sospensioni intervenute nei giudizi di merito, per complessivi giorni 250, e del termine fissato al 4 settembre 2022. Ha poi rilevato che dopo la sentenza di appello si sono verificati ulteriori periodi di sospensione: la proroga del termine per il deposito della motivazione, l’attestazione del passaggio in giudicato, la revoca di questo per difetto di notifica e, infine, la seconda rimessione in termini.

Il punto decisivo è che, per il combinato disposto degli artt. 159 e 275 cod. proc. pen., la prescrizione è rimasta sospesa per tutta la durata della sospensione del procedimento, ossia per giorni 2326 tra la revoca del passaggio in giudicato e la restituzione in termini. Lo slittamento così determinato colloca la prescrizione al 19 gennaio 2029.

Gli altri motivi sono stati rigettati. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ricostruito la distinzione tra fattispecie a dolo specifico — sottrazione o distruzione delle scritture — e fattispecie a dolo generico — tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari — richiamando Sez. V n. 5081 del 13.01.2020 e Sez. V n. 33114 del 08.10.2020. Nel caso concreto, la documentazione era stata consegnata ma presentava lacunosità tali da impedire la ricostruzione patrimoniale, con la posizione di amministratore di fatto del ricorrente ritenuta incontestata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del danno è stata confermata come valutazione di merito, ragionevole e adeguatamente motivata, non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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