Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 29153 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, riproduce e reitera le medesime censure gia’ prospettate con l’atto di appello e ivi motivatamente respinte. La funzione tipica dell’impugnazione consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza mediante motivi i quali, a pena di inammissibilita’ ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Ove manchi il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato, il motivo si destina all’inammissibilita’, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione e’ prevista e ammessa. Ne segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 14 ottobre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, infliggendo la pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, della quale assumeva la sussistenza dei presupposti. Il difensore ha poi depositato memoria insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato come il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze dell’appello, abbia reiterato le medesime considerazioni critiche gia’ espresse in quel precedente atto impugnatorio, senza apportare alcun argomento nuovo.

La Corte territoriale aveva congruamente evidenziato le ragioni di insussistenza dei presupposti per riconoscere l’istituto della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, con motivazione che il ricorso non ha in alcun modo scalfito sul piano argomentativo.

I giudici di legittimita’ hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’ ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per cio’ solo si destina all’inammissibilita’, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione e’ prevista e ammessa.

E’ dunque inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicita’ della motivazione. All’inammissibilita’ segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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