Corrispondenza trattenuta del detenuto e motivazione del decreto (Cass. pen. Sez. I n. 26646 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di limitazioni e controlli sulla corrispondenza della persona sottoposta a restrizione della libertà personale, il provvedimento di trattenimento della missiva in arrivo, adottato ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., può essere motivato con il richiamo ai contenuti della comunicazione e alla segnalazione dell’amministrazione penitenziaria, senza che sia imposta un’analitica esplicitazione dei passaggi ritenuti pericolosi, che frustrerebbe lo scopo della misura precauzionale. Nel procedimento di controllo della corrispondenza non sussiste il diritto dell’interessato o del difensore alla visione e all’estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata. Il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di prendere visione del provvedimento e di ottenerne copia, oltre che dalle facoltà esercitabili in sede di reclamo. La disciplina è conforme all’art. 15 Cost., avendo la Corte già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter ord. pen..
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza ha disposto il trattenimento di una missiva in entrata destinata a un detenuto, ritenendone i contenuti potenzialmente idonei a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza. Il reclamo proposto avverso tale provvedimento è stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. La questione centrale attiene alla sufficienza della motivazione del decreto di trattenimento e alle garanzie difensive del detenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricostruisce la disciplina dell’art. 18-ter Ord. pen., ricordando che le limitazioni, il visto di controllo e i provvedimenti di trattenimento possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto. Tali restrizioni incidono su un diritto fondamentale della persona e devono essere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.
Il primo motivo è ritenuto destituito di fondamento. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, pur sinteticamente motivato con richiamo alla segnalazione dell’amministrazione penitenziaria, ha dato conto dell’incombenza di pericoli per l’ordine e la sicurezza in ragione dei contenuti della corrispondenza. La Corte esclude che possa pretendersi un’analitica illustrazione, la quale finirebbe per frustrare lo scopo della misura precauzionale.
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo secondo cui non sussiste il diritto dell’interessato o del difensore alla visione e all’estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, poiché tali facoltà vanificherebbero l’esigenza investigativa o di prevenzione soddisfatta (Sez. I n. 38632 del 2010; Sez. I n. 7505 del 2011; Sez. I n. 47748 del 2011). È sufficiente il richiamo al contenuto della comunicazione, ancorché non analiticamente esplicitato, con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra l’esigenza di sicurezza e il diritto di impugnazione e difesa (Sez. I n. 43522 del 2014; Sez. I n. 17805 del 2021).
La disciplina è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale da Sez. I n. 47748 del 2011, che ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-ter ord. pen. sollevata per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 112 e 117 Cost., atteso che l’accesso alla corrispondenza vanificherebbe la decisione del giudice sul gravame. Il diritto di difesa del detenuto resta garantito dalla possibilità di prendere visione del provvedimento e di ottenerne copia (Sez. I n. 20269 del 2020).
Quanto al secondo motivo, la Corte reputa l’ordinanza connotata da motivazione congrua ed esente da manifeste illogicità, avendo ravvisato il plausibile rischio che fossero veicolati messaggi reconditi in ragione del peculiare contenuto della missiva. Il terzo motivo, infine, è dichiarato aspecifico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, da cui emerge che le esigenze di sicurezza riferiscono alla corrispondenza nel suo complesso, non risultando essa suscettibile di inoltro parziale. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.