Revocazione esclusa se la decisione deriva da valutazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 10 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso. L’errore deve consistere in una falsa percezione degli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità. È invece esclusa la revocazione quando il contrasto denunciato attiene all’apprezzamento e all’interpretazione delle risultanze processuali: la pronuncia che costituisca frutto di attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l’errore di fatto.

Il Fatto

Con precedente sentenza, la Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello aveva parzialmente accolto l’appello di un’assessora regionale, condannandola al pagamento in favore della Regione di una somma, a fronte di una condanna di primo grado di importo superiore. La responsabilità derivava dal conferimento delle funzioni di direttore generale a un soggetto ritenuto privo dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal bando.

Avverso quella decisione la condannata ha proposto revocazione, deducendo un errore di fatto consistente in una asserita contraddizione della motivazione. Il giudice d’appello, dopo aver affermato che la verifica dei requisiti era stata compiuta dall’assessora, aveva poi sostenuto che tale verifica sarebbe spettata alla dirigente del personale in sede di stipula del contratto. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore di fatto delineata dall’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., disposizione omologa all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio postula una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali, come affermato da Cass. n. 22080/2013 e, per la stessa giurisprudenza contabile, da Corte conti, Sez. II App. n. 211/2025 e n. 251/2024.

Presupposto indefettibile è che il fatto oggetto di errore non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. La pronuncia che costituisca frutto di attività valutativa è incompatibile con l’errore di fatto. Resta quindi esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione, secondo Cass. n. 16902/2021 e Cass. n. 10040/2022.

Applicando tali coordinate, la Corte esclude la ricorrenza di una falsa percezione della realtà processuale determinata da mera svista. La contestazione attiene al prodotto valutativo e all’apprezzamento delle risultanze, integrando un asserito errore di diritto inidoneo ad attivare la fase rescindente.

Nel merito, il giudice d’appello aveva già chiarito che la natura politica della nomina non esime l’organo proponente dalla verifica di legittimità, tanto più che la proposta proveniva dall’assessora competente per il settore, alla quale era demandata ogni verifica necessaria. La Corte sottolinea il carattere dovuto della sottoscrizione del contratto da parte del responsabile del personale e l’inidoneità del concorso di altri soggetti a interrompere il nesso di causalità.

La decisione impugnata risulta perciò fondata su una approfondita valutazione, non su una svista. Il ricorso è pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *