Incentivi tecnici e concessioni: parere inammissibile per difetto di contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 170 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è esercitabile solo entro il perimetro della materia della contabilità pubblica. La richiesta di parere che si limiti a domandare la mera interpretazione di una norma giuridica, senza prospettare alcun contrasto interpretativo né invocare norme di contabilità o di contenimento della spesa, è oggettivamente inammissibile. Non basta che il quesito riguardi gli incentivi per funzioni tecniche perché il parere sia ammissibile: occorre che esso investa profili di gestione finanziaria, di coordinamento della finanza pubblica o di sana gestione del bilancio dell’ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sull’interpretazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche. Il quesito muoveva dall’affidamento di una concessione di servizi, lavori o forniture e investiva due profili. Il primo riguardava la base di calcolo dell’incentivo: se, in applicazione dell’art. 45, comma 2, che fissa l’importo nel 2%, si dovesse assumere il valore della concessione determinato ai sensi dell’art. 179, comma 1 del medesimo decreto, ossia il valore del fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA.

Il secondo quesito concerneva l’imputazione del costo: se l’incentivo tecnico non dovesse ricadere sul concessionario ma sull’ente concedente, mediante previsione della relativa spesa nel quadro economico dell’intervento e copertura con fondi di bilancio. La richiesta è stata trasmessa alla Sezione dal Consiglio delle Autonomie locali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via preliminare i requisiti di ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la domanda è stata ritenuta ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato attraverso il Consiglio delle Autonomie.

Il vaglio oggettivo ha invece condotto a esito negativo. La Corte ha richiamato i criteri definiti dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che riferiscono la contabilità pubblica al sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali. Il perimetro è stato poi integrato dalla delibera delle Sezioni riunite n. 54/CONTR/10, che lo ha esteso alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in funzione di obiettivi di contenimento della spesa.

Su tale base la Sezione ha ricordato che numerosi quesiti in materia di incentivi tecnici sono stati ricondotti alla contabilità pubblica, ma solo quando involgevano specifici profili contabili, come la compatibilità con norme di contenimento della spesa o l’applicabilità del vincolo al trattamento economico accessorio. In questa prospettiva ha richiamato le pronunce della Sezione delle autonomie n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, n. 24/SEZAUT/2017/QMIG, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG e n. 26/SEZAUT/2019/QMIG, nonché la propria deliberazione n. 72/2024/PAR, relativa all’estensione degli incentivi agli affidamenti in house.

La richiesta in esame, tuttavia, non postula alcun contrasto interpretativo né richiama norme di contabilità o di razionalizzazione e contenimento della spesa. Essa si limita a domandare la mera interpretazione di una norma giuridica, traducendosi in una funzione di consulenza di portata generale, estranea alla funzione consultiva intestata alla Corte. La Sezione ha pertanto dichiarato la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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