Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 248 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che grava invece sul consegnatario con debito di custodia. Quest’ultimo presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con correlato obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ove manchino i presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di regolarità del conto e di discarico, ha deferito la questione al Collegio con relazione n. 354/2025.

Il conto, redatto su modello conforme al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, indica consistenze iniziali e finali, carico e scarico per categorie inventariali. L’istruttore ha però osservato che i beni ricompresi — attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, automezzi — non erano custoditi in un deposito, bensì in uso agli uffici. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo che si escludesse la necessità di rendicontazione puntuale; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni dell’ente. La norma richiama la “gestione” e i “beni” senza distinzioni, ma il principio consolidato limita l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.

Il Collegio richiama poi l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, richiamando gli artt. 11 e 23 per quelli con debito di custodia.

La giurisprudenza di varie Sezioni regionali, citata nel provvedimento, ha delineato la distinzione. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza comporta la sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso e la gestione delle scorte operative di uso immediato. Ove la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento, si configura invece una vera gestione contabile, soggetta a rendicontazione.

Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per successiva distribuzione. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello 24. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile; essendo limitato a questioni preliminari, senza esame nel merito, le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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