Fusione societaria e limiti del controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 è circoscritto agli atti di costituzione di una società e di acquisto, anche indiretto, di partecipazioni, ossia ai soli momenti in cui l’amministrazione pubblica assume per la prima volta la qualifica di socio. Le operazioni straordinarie di fusione per incorporazione non rientrano in tale ambito, neppure quando l’operazione sia preceduta da un aumento di capitale funzionale al concambio azionario. La fusione, realizzando una reductio ad unitatem dei patrimoni, costituisce continuazione del contratto sociale esistente e non comporta l’acquisizione ex novo della posizione di socio. Tali scelte restano soggette alle verifiche attribuite alla magistratura contabile da altre disposizioni, segnatamente ai piani annuali di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Aviano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha approvato la fusione per incorporazione della società partecipata in house HydroGEA s.p.a. nella CAFC s.p.a., gestore del servizio idrico integrato. L’operazione si inserisce nel processo di superamento della gestione frammentata del servizio nei Comuni della provincia di Pordenone, cui partecipa lo stesso ente.

La trasmissione è avvenuta in attuazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. Il Comune ha documentato l’operazione con il piano operativo, il documento di sintesi delle valutazioni economiche, il rapporto di concambio preliminare, lo schema di statuto della società risultante, la convenzione per la configurazione in house e i patti parasociali. La Sezione era chiamata a verificare la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. La novella del 2022 ha introdotto una tipologia nuova e peculiare di scrutinio che, pur denominato dal legislatore “parere”, costituisce controllo e si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e la fase privatistica di attuazione.

Sul piano dell’ambito oggettivo, la Sezione richiama la deliberazione di massima delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ha limitato espressamente il controllo ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. L’estensione non giunge a ricomprendere le valutazioni riferibili a soggetti societari già partecipati.

Il Collegio osserva che l’aumento di capitale avente efficacia organizzativa interna e implicante modificazione statutaria non determina effetto immediato e diretto sulla partecipazione del socio, sicché l’atto deliberativo con cui l’ente ne approva l’esecuzione in assemblea non è soggetto a trasmissione. L’operazione di fusione interviene in un momento successivo all’assunzione della posizione di socio e nell’esercizio dei poteri conseguenti.

Quanto al richiamo all’art. 8 TUSP, la Sezione precisa che esso individua gli oneri procedurali e motivazionali a carico del socio pubblico coinvolto in operazioni straordinarie, ma non contiene un rinvio all’assoggettamento al controllo dell’art. 5 TUSP. Nel rispetto del principio di tassatività, resta ferma la verifica annuale delle deliberazioni di razionalizzazione ex art. 20 TUSP e le relazioni sui risultati conseguiti.

In conclusione, poiché la fusione per incorporazione non comporta l’acquisizione ex novo della qualifica di socio, l’atto deliberativo del Comune esula dal controllo previsto dall’art. 5 TUSP e rientra nell’ambito delle scelte di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. La Sezione dichiara pertanto che l’atto non rientra nell’ambito del controllo e dispone la trasmissione della deliberazione all’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *