Responsabilità contabile per dati pensionistici errati: esclusa la colpa grave (Corte dei Conti Sez. III App. n. 36 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la colpa grave non si identifica con il mero inadempimento di un obbligo o con la violazione di una norma, ma postula una evidente e marcata trasgressione dei doveri di servizio, riconoscibile ex ante dall’agente e concretantesi nell’inosservanza del minimo di diligenza, prudenza e perizia richiesto nel caso concreto. Non integra colpa grave la condotta del dipendente pubblico che, nella compilazione del modello PA04 destinato all’Inps, abbia indicato correttamente i dati fattuali della posizione lavorativa, quando l’erronea qualificazione a fini pensionistici dell’incarico rivesta oggettiva difficoltà di inquadramento, desumibile dalla stessa discrasia tra le qualificazioni operate nei diversi gradi del giudizio. L’apprezzamento della gravità della colpa è rimesso a un accertamento caso per caso, in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore e al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento lesivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta aveva chiesto il risarcimento del danno patito dalla Regione, per un importo di euro 16.872,60, da imputarsi a due dipendenti regionali nella misura del 50% ciascuno. Il pregiudizio sarebbe derivato dalla errata trasmissione all’Inps dei dati necessari alla determinazione del trattamento pensionistico di un dipendente regionale, con indicazione nel modello PA04 di retribuzioni di livello dirigenziale a fronte di un inquadramento come Istruttore tecnico – livello D. Agli appellati era contestata anche la condotta omissiva consistente nel non aver corretto successivamente i dati trasmessi.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, escludendo sia l’elemento oggettivo sia quello psicologico, ritenendo non configurabile la colpa grave in ragione della oggettiva difficoltà di perimetrazione dell’incarico di segretario particolare. La Procura ha proposto appello, lamentando la qualificazione della fattispecie nello schema della novazione anziché dell’affidamento di mansioni superiori e la contraddittorietà della sentenza, che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per assenza di danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto l’appello ammissibile ai sensi dell’art. 190 c.g.c., poiché prospetta motivi specifici di censura, ma infondato nel merito per l’assorbente ragione dell’assenza di colpa grave. I giudici di appello hanno ricordato che l’innalzamento della soglia di responsabilità rappresenta una scelta ragionevole del legislatore, volta a evitare che il timore della responsabilità esponga l’azione amministrativa a rallentamenti e inerzie, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 371 del 1998, richiamato anche dalla più recente Corte cost. n. 132 del 2024.
La colpa grave, ha precisato il Collegio, si sostanzia nella inosservanza degli essenziali dettami di diligenza e delle basilari regole tecniche di una data funzione, secondo l’antico brocardo ulpianeo della «massima negligenza». Non ogni condotta censurabile integra tale livello: occorrono elementi qualificanti da accertare caso per caso, come affermato dalle Sezioni riunite n. 23/A del 1998 e n. 56/A del 1997.
Nel caso concreto, il Collegio non ha ravvisato gli elementi della gravità, nonostante le censure della Procura fondate sull’uso di una dicitura ambigua nel modello PA04 e sulla mancata attivazione dell’ufficio legale interno. Il thema decidendum non attiene alla legittimità della qualificazione della fattispecie come novazione, bensì alla configurabilità della colpa grave legata alla qualificazione a fini pensionistici della posizione lavorativa.
La Sezione ha valorizzato due circostanze decisive. Anzitutto, la stessa diversità di qualificazione operata dal giudice di primo grado rispetto a quella precedente è sintomatica di una oggettiva difficoltà di inquadramento dell’incarico di segretario particolare. In secondo luogo, la complessità della questione è confermata dalla richiesta di chiarimenti che la stessa Inps aveva rivolto alla Direzione generale – Ufficio pensioni. Il modello PA04, inoltre, era stato compilato indicando correttamente la qualifica e le retribuzioni percepite: gli elementi fattuali erano dunque prospettati in modo utile a una corretta qualificazione. L’appello è stato pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata, con spese legali poste a carico della Regione Valle d’Aosta.
Nota della Redazione
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