Art. 184.

Art. 184.

Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullita' di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni e' sanata se la parte interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata

dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un

termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullita' riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

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