Art. 157.

Art. 157.

Rilevabilità e sanatoria della nullità

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO VI — DEGLI ATTI PROCESSUALI › CAPO III — Della nullità degli atti