Art. 668.
Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.
Potrebbero interessarti anche
PaginaArt. 630.PaginaArt. 130.PaginaArt. 633.PaginaArt. 647.PaginaArt. 535.PaginaArt. 547.PaginaArt. 275.PaginaArt. 66.ApprofondimentoRevisione per contrasto di giudicati: l’inconciliabilità può investire anche il dolo (Cass. pen. 6845/2026)ApprofondimentoCorrezione di errore materiale: non può riscrivere la sentenza e la decide il giudice dell’impugnazione (Cass. pen. 1444/2026)