Ebbrezza tra 0,8 e 1,5 g/l: la sospensione della patente è obbligatoria (Cass. 13291/2026)
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 10 aprile 2026, n. 13291
Questione esaminata
La Cassazione ha esaminato una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza che aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il ricorso del pubblico ministero denunciava la violazione dell’art. 186, comma 2, lettera b), relativo al tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l.
Principio affermato
Quando viene accertato il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso nella fascia superiore a 0,8 e non oltre 1,5 g/l, alla condanna consegue obbligatoriamente la sospensione della patente. La sanzione accessoria non è facoltativa e il giudice non può ometterla dal dispositivo.
Motivazione della Cassazione
L’art. 186 distingue tre fasce. Per valori superiori a 0,5 e fino a 0,8 g/l è prevista una violazione amministrativa; per valori superiori a 0,8 e fino a 1,5 g/l il fatto costituisce reato e comporta, oltre all’ammenda e all’arresto, la sospensione della patente da sei mesi a un anno; oltre 1,5 g/l opera il trattamento più grave e la sospensione va da uno a due anni.
Nel caso esaminato la responsabilità penale era stata affermata, ma la sentenza non conteneva alcuna statuizione sulla patente. Trattandosi di un effetto obbligatorio dell’accertamento del reato, l’omissione integrava una violazione di legge.
La Cassazione ha quindi annullato la decisione limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinviato al Tribunale, in diversa persona fisica, affinché provveda sul punto. La condanna penale è rimasta ferma.
Rilevanza pratica
Nelle sentenze per guida in stato di ebbrezza occorre controllare separatamente la pena e le conseguenze sulla patente. L’assenza della sospensione non costituisce un beneficio implicito per l’imputato, ma un errore correggibile in sede di impugnazione. Per la fascia tra 0,8 e 1,5 g/l il giudice deve applicare la sospensione e determinarne concretamente la durata entro i limiti di legge.