Correzione di errore materiale: non può riscrivere la sentenza e la decide il giudice dell’impugnazione (Cass. pen. 1444/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 1444 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 21672/2025) — Presidente Filippo Casa, Relatore Maria Greca Zoncu.

Il principio di diritto

La correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p. non può tradursi in una modifica del giudizio: quando il giudice di appello, in presenza della parte civile, di fronte alla prescrizione sopravvenuta valuta il merito e assolve escludendo il nesso causale, il mancato rilievo della prescrizione non è errore, ma corretta applicazione del principio che impone quella valutazione. L’inammissibilità dell’istanza può essere dichiarata de plano; e l’atto di correzione adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è affetto da nullità assoluta, spettando la competenza al giudice dell’impugnazione.

Il fatto

In un procedimento per omicidio colposo contestato a due medici, la Corte d’appello di Catania aveva assolto nel merito escludendo il nesso causale tra le condotte, pur negligenti, imperite e imprudenti, e l’evento, così superando la mera prescrizione del reato. Le parti civili chiedevano la correzione di un errore materiale ex art. 130 c.p.p., lamentando che il dispositivo non desse atto della prescrizione né contenesse la formula assolutoria dell’art. 530, comma 2, c.p.p. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’istanza; le parti civili ricorrevano per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul piano formale, la declaratoria di inammissibilità resa de plano è legittima: l’art. 130 c.p.p. rinvia all’art. 127, che al comma 9 consente di dichiarare l’inammissibilità anche senza contraddittorio partecipato (Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile; Sez. 1, n. 29970 del 2013, Apice). Nel merito, il mancato rilievo della prescrizione non è un errore: in presenza della parte civile, il giudice di appello, sopravvenuta la prescrizione, non può limitarsi a dichiararla, ma deve valutare i presupposti per l’assoluzione nel merito. L’assoluzione poggiava sull’esclusione del nesso causale (la non certezza dell’efficacia salvifica delle terapie omesse), che opera in radice e non equivale all’insufficienza o contraddittorietà della prova dell’art. 530, comma 2 (Sez. U, n. 30328 del 2002, Franzese; Sez. U, n. 38343 del 2014, Espenhahn).

Infine, l’atto di correzione adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è affetto da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale, spettando la correzione al giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 10311 del 2020, Garofalo). Ciò che i ricorrenti denunciano come errore materiale avrebbe in realtà implicato valutazioni di merito, estranee alla correzione e da veicolare con un ricorso avverso la sentenza assolutoria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

L’art. 130 c.p.p. serve a emendare sviste materiali, non a rimettere in discussione il contenuto decisorio: quando l’assoluzione poggia sull’esclusione del nesso causale, non c’è spazio per pretendere ex post la formula dell’art. 530, comma 2, o l’atto ricognitivo della prescrizione. Chi intende contestare la qualificazione dell’assoluzione deve impugnare la sentenza nel merito, non chiederne la correzione. La pronuncia ricorda inoltre che la competenza a correggere spetta al giudice dell’impugnazione quando il provvedimento è stato impugnato e che l’inammissibilità può essere dichiarata senza contraddittorio partecipato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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