Art. 696-bis
(( (Principio del mutuo riconoscimento). ))
((1. Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita' giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.))