Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 152 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 riguarda anche il caso in cui il comune acquisisca la qualità di socio in via indiretta, per il tramite di un consorzio di diritto pubblico partecipato esclusivamente dagli enti locali dell’ambito. La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla legge n. 118/2022 si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari, e ha a oggetto la verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta. Il giudizio di conformità si articola sui parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, Tusp: necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La sostenibilità finanziaria va valutata su un duplice piano, oggettivo e soggettivo, e impone il monitoraggio prospettico dell’equilibrio di bilancio dell’ente socio, oltre agli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011. Il parere può essere positivo anche quando l’atto sia carente su singoli profili motivazionali, purché le lacune siano espressamente precisate e non ne risulti inficiata la conformità complessiva dell’operazione.
Il Fatto
Il comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta, operata in sede di Consiglio di bacino, di affidare in house providing il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani a una società per azioni ancora da costituire, per la durata di quindici anni.
L’adesione del comune alla nuova compagine non è diretta: l’ente fa parte di un consorzio tra comuni, che parteciperà alla società in nome e per conto dei consorziati. All’esito dell’operazione il comune assume quindi la qualità di socio indiretto, con nessun onere a carico del proprio bilancio, essendo la quota sociale versata dal consorzio. La Sezione è stata chiamata a rendere il parere di conformità richiesto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, richiamando le Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Da tali pronunce desume che l’art. 5, comma 3, Tusp opera nei soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine rispetto alle operazioni societarie straordinarie, escluse dal vaglio preventivo.
Su questa base la Sezione ritiene che la fattispecie rientri tra quelle sottoposte a parere, perché il comune acquisisce la qualifica di socio in via indiretta per il tramite del consorzio. Esclusa ogni rivalsa sul bilancio comunale, la verifica si concentra sui requisiti sostanziali dell’operazione.
Quanto al riparto di competenze, la Corte osserva che la scelta del modello di affidamento è riservata al Consiglio di bacino dalla normativa statale e regionale, con la conseguenza che residuano scarsi margini di discrezionalità in capo al comune procedente. L’atto risulta comunque adottato dal Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp, e i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp appaiono rispettati: l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale, in stretta inerenza alle finalità istituzionali dell’ente.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, il profilo oggettivo è documentato dal piano economico finanziario asseverato, che indica una crescita dell’EBITDA e indicatori reddituali adeguati già nel primo triennio. Il profilo soggettivo è attestato dall’assenza di oneri diretti a carico del bilancio comunale. La Corte rileva però che non si rinvengono specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica: di qui la precisazione contenuta nel dispositivo, con l’onere di monitoraggio e di accantonamento posto a carico dell’ente.
Quanto alla convenienza economica, la motivazione è assolta mediante rinvio per relationem alla relazione di settore e al piano asseverato, che contiene un’analisi di benchmark su affidamenti tramite gara, società in house e società miste, oltre al confronto con i fabbisogni standard e con i dati dell’agenzia ambientale. L’obbligo motivazionale può quindi ritenersi soddisfatto. La Corte segnala invece che l’atto non risulta motivato in ordine alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, di cui all’art. 5, comma 2, Tusp, e su tale carenza formula la seconda precisazione.
Il parere di conformità viene pertanto reso in senso positivo, allo stato degli atti, con le precisazioni sopra indicate; la deliberazione è trasmessa al comune, che deve pubblicarla sul proprio sito istituzionale.
Nota della Redazione
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