Nessuna responsabilità contabile per la decisione di impugnare (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 37 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decisione dell’organo esecutivo di un ente territoriale di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza sfavorevole non integra, di per sé, gli estremi della responsabilità amministrativa per colpa grave. Il discrimine tra esercizio ragionevole e abusivo della facoltà di azione giudiziaria è dato dalla sussistenza, al momento della decisione, di elementi obiettivi che qualifichino la pretesa come non manifestamente infondata. Costituisce elemento dirimente, in tal senso, il parere tecnico dell’Avvocatura dell’ente, ancorché formalizzato in forma sintetica, unitamente al parere del legale esterno officiando. Né l’esito sfavorevole del giudizio né il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 costituiscono sintomo inequivoco di temerarietà, trattandosi di effetto automatico della impugnazione respinta. L’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici è fattore neutro, suscettibile di assumere valenza opposta a quella di indice di assestamento normativo.

Il Fatto

Il Garante per la protezione dei dati personali, con due provvedimenti del 5/10/2017, ingiungeva alla Regione autonoma Valle d’Aosta il pagamento di sanzioni amministrative, ai sensi dell’allora vigente art. 162, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 196/2003, per trattamento illecito di dati personali e per inosservanza delle prescrizioni impartite. Le opposizioni proposte dalla Regione dinanzi al Tribunale di Aosta venivano rigettate con due sentenze del 3/5/2018.

Con due delibere del 4/6/2018, la Giunta regionale decideva di ricorrere per cassazione, avvalendosi di un legale esterno. I ricorsi venivano rigettati. La Procura regionale contestava allora ai componenti della Giunta la scelta di proseguire il contenzioso, qualificandola come improvvida ed emulativa, e chiedeva la condanna al risarcimento del danno corrispondente alle spese dei due giudizi, pari complessivamente a € 21.759,47, distribuito tra il presidente della Giunta e gli assessori che avevano votato le delibere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha fatto ricorso al criterio della ragione più liquida, esaminando con portata assorbente il profilo della condotta censurabile, la cui assenza rende superfluo ogni ulteriore verifica. Il principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e coerente col dovere di sinteticità di cui all’art. 5, comma 2, c.g.c., è pacificamente applicabile alla giustizia contabile e consente di modificare l’ordine di esame delle questioni previsto dall’art. 101 c.g.c., come già affermato dalle Sezioni Unite n. 9936 dell’8.5.2014.

Nel merito, la Corte ha individuato il discrimine tra esercizio ragionevole e abusivo della facoltà di azione giudiziaria nella sussistenza, al momento della decisione, di elementi obiettivi idonei a qualificare la pretesa come non manifestamente infondata. Nel caso di specie, la decisione di impugnare era sorretta dal parere tecnico dell’Avvocatura regionale, che aveva valutato l’opportunità del ricorso, nonché dal parere del legale esterno in procinto di essere officiato. L’approfondimento tecnico era nella disponibilità dell’organo di consulenza legale dell’ente.

Ha escluso rilievo dirimente alla circostanza che i convenuti non fossero stati coinvolti nella vicenda amministrativa sanzionata. Ha inoltre chiarito che la mancata statuizione sulla temerarietà della lite da parte del giudice del processo presupposto non vincola il giudice contabile, il quale ne può tenere conto solo come elemento di giudizio, privo di efficacia decisiva.

Quanto alla soccombenza, la Corte ha ribadito che essa non è sintomo inequivoco di una scelta sconsiderata. Il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è effetto automatico previsto, con finalità dissuasiva, dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, e non prova la temerarietà dell’impugnazione. Infine, l’indisponibilità di orientamenti giurisprudenziali specifici è fattore neutro, idoneo ad incentivare un chiarimento giudiziale anziché a dimostrare la irragionevolezza del contenzioso.

La domanda della Procura è stata pertanto rigettata, con liquidazione delle spese processuali a beneficio dei convenuti ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., poste a carico della Regione, amministrazione di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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