Parere negativo sulla costituzione di società in house per motivazione generica (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 108 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a totale partecipazione pubblica è sottoposto al parere della Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che verifica la conformità dell’atto ai parametri legislativi della stretta necessarietà, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’onere motivazionale non è assolto quando le ragioni della scelta societaria sono esposte in modo generico e indifferenziato, senza distinzione per ciascun servizio affidato. La sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, presuppone una stima di partenza di costi e ricavi verificabile nel percorso logico-fattuale, corredata da analisi di sensitività sui rischi specifici. La convenienza economica richiede il confronto comparativo fra il modulo societario, la gestione diretta e l’esternalizzazione. Il parere negativo non produce effetti interdittivi, ma obbliga l’amministrazione che intenda discostarsene a motivare analiticamente e a pubblicare le ragioni sul sito istituzionale.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di due società in house a totale partecipazione comunale. La domanda di parere riguarda una sola delle due costituende società, destinata alla gestione di servizi strumentali all’ente.
La documentazione comprende lo statuto, la bozza di regolamento sul controllo analogo, la relazione istruttoria e il piano economico-finanziario. Il revisore dei conti ha reso parere favorevole con riserva, segnalando criticità nelle proiezioni di sostenibilità a medio-lungo termine. La questione giunge alla Corte perché il legislatore impone la verifica di conformità dell’atto prima della costituzione del soggetto societario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura della funzione esercitata. Dopo la novella del 2022, l’atto non è più trasmesso per soli fini conoscitivi, ma è oggetto di una verifica di conformità i cui esiti sono condensati in una pronuncia che assume la veste formale del parere, potenzialmente anche negativo. Il parere non blocca l’operazione, poiché l’amministrazione conserva la facoltà di procedere, ma deve dar conto analiticamente delle ragioni del dissenso.
Accertati i presupposti soggettivi e oggettivi, la Corte passa al merito. L’oggetto sociale ricomprende attività eterogenee, riconducibili all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP. La motivazione sulla stretta necessarietà avrebbe dovuto essere differenziata per ciascun servizio, mentre la relazione richiama in modo indifferenziato la vocazione turistica del territorio, la stagionalità e l’insufficienza del personale. Si tratta di argomenti che non dimostrano perché, per ogni singola attività, il modulo societario sia preferibile all’organizzazione comunale.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Il piano economico-finanziario dettaglia i ricavi della sola gestione dei parcheggi, rinviando a future indicazioni strategiche per gli altri servizi. Mancano la stima di partenza dei costi e dei ricavi, l’analisi del mercato di riferimento e la considerazione del compenso dell’amministratore unico. Sul piano soggettivo non viene illustrato l’impatto sui bilanci comunali in caso di perdite, né il rischio di ulteriori apporti di capitale.
Assume rilievo anche la convenienza economica. L’art. 5 TUSP impone il confronto con la gestione diretta e con l’esternalizzazione, mediante comparazione dei costi e dei benefici attualizzati. La relazione si limita ad affermazioni generali sulla carenza di personale e sulle ridotte dimensioni dell’ente, senza il raffronto per i singoli servizi, considerando anche il costo della struttura chiamata a esercitare il controllo analogo.
La Corte rileva infine che la delibera avrebbe dovuto valutare le criticità segnalate nel parere di regolarità contabile e nel parere del revisore, entrambi concordi nel prospettare rischi di deficit. Il parere è dunque negativo, con avvertenza che l’eventuale decisione di procedere richiede motivazione analitica e pubblicazione delle ragioni ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Nota della Redazione
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