Art. 51.

Art. 51.

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

((Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente)).

Libro I — Delle persone e della famiglia