Responsabilità del percettore di contributi agricoli e posizione dei CAA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 235 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di impresa agricola che, per percepire contributi comunitari a carico del FEAGA, dichiari in domanda unica appezzamenti mai entrati nella propria disponibilità giuridica e materiale, fondandone la titolarità su contratti di conduzione inattendibili, risponde a titolo di dolo del danno erariale corrispondente ai contributi indebitamente incassati. Per le campagne disciplinate dal regolamento UE n. 1307/2013 il danno è integralmente ravvisabile nella clausola di elusione dell’art. 60 del regolamento UE n. 1306/2013; per le annualità precedenti opera la revoca per dichiarazioni eccessive intenzionali degli artt. 53 Reg. CE n. 796/2004 e 60 Reg. CE n. 1122/2009. I responsabili dei Centri autorizzati di assistenza agricola rispondono invece solo se sia provato il dolo, non essendo loro richiesto alcun controllo sostanziale dei documenti prodotti dal beneficiario.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha evocato in giudizio la titolare di un’impresa agricola individuale e i responsabili di due Centri autorizzati di assistenza agricola, contestando loro un danno erariale di oltre euro 80.000 per l’indebita percezione di contributi comunitari a carico del FEAGA nelle campagne agricole dal 2010 al 2015. Secondo l’atto di citazione, la beneficiaria avrebbe attestato falsamente la riconducibilità alla propria impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico, ubicate in numerosi comuni siciliani, utilizzando titoli di conduzione inattendibili; i responsabili dei CAA, dal canto loro, avrebbero omesso i controlli di competenza.
La vicenda era già stata scrutinata in sede penale. Il Tribunale di Patti aveva condannato la percettrice per truffa aggravata e falso, assolvendo i responsabili dei CAA perché il fatto non costituisce reato; la Corte d’appello, in secondo grado, ha poi assolto costoro per non aver commesso il fatto. La questione approda dunque al giudice contabile, chiamato a definire la domanda di risarcimento e le eccezioni difensive, fra cui la prescrizione dell’azione erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. L’exordium praescriptionis va identificato con la qualificazione giuridica dei fatti come penalmente rilevanti, emergente dal decreto di rinvio a giudizio del dicembre 2020, sicché la notifica dell’invito a dedurre si colloca ampiamente nel quinquennio. La notitia damni è pervenuta alla Procura solo in data non anteriore al novembre 2020, poiché formata a seguito della discovery degli atti già coperti da segreto istruttorio.
Nel merito, la domanda è accolta solo nei confronti della beneficiaria. Il Collegio recepisce integralmente l’impostazione accusatoria, suffragata dalle risultanze investigative e dalla documentazione versata in atti, richiamate per relationem. Assume rilievo assorbente la circostanza che la convenuta, rimasta contumace, non ha offerto alcuna lettura alternativa dei fatti; la sentenza penale d’appello ha peraltro confermato la sua affermazione di colpevolezza, valorizzando l’ammissione resa in sede di interrogatorio.
Quanto al regime applicabile, per la campagna 2015 il Collegio richiama gli artt. 32 e 33 del regolamento UE n. 1307/2013, che subordinano il sostegno alla disponibilità delle parcelle dichiarate, e l’art. 60 del regolamento UE n. 1306/2013, clausola di elusione che esclude i benefici per chi abbia artificialmente creato le condizioni di accesso: l’impiego di un contratto inattendibile integra i presupposti della norma. Per le campagne dal 2010 al 2014 opera invece la disciplina degli artt. 53 Reg. CE n. 796/2004 e 60 Reg. CE n. 1122/2009, che nega l’aiuto in caso di dichiarazioni eccessive intenzionali superiori alla soglia di rilievo comunitario. Sul piano soggettivo, la condotta è dolosa, essendo la richiedente pienamente edotta degli obblighi di veridicità e del trattamento recuperatorio.
I responsabili dei CAA sono invece esclusi da responsabilità. Il Collegio condivide la ricostruzione degli obblighi incombenti sui Centri, di natura meramente formale e istruttoria, ma ritiene non raggiunta la prova del dolo contestato. Per il responsabile del CAA del 2015, il vizio investigativo consisteva nella difformità del contratto rispetto a quello registrato, con identico numero di registrazione: circostanza che non integra un omesso controllo formale, avrebbe richiesto una verifica sostanziale e fu disvelata solo mediante banche dati non accessibili ai CAA. Per gli altri due convenuti assume rilievo la centralità dell’operatore che materialmente inseriva le pratiche, dotato di notevole autonomia operativa, senza che emergano elementi di connivenza omissiva; la decisione penale d’appello ha tratto elementi di segno contrario da specifiche intercettazioni.
A ciò si aggiunge l’elevato numero di pratiche lavorate dai CAA, che esclude disinteresse o negligenza marchiana. Le spese di lite dei convenuti assolti sono poste a carico di AGEA, mentre la condannata è tenuta alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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