Responsabilità del dirigente per omessa rinegoziazione della fornitura di gas medicale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 229 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente di una struttura aziendale preposta all’acquisizione di beni, nel cui ambito rientra la fornitura di gas medicale, risponde del danno erariale per la consapevole inerzia mantenuta nella mancata rinegoziazione del corrispettivo e nella mancata indizione della gara, nonostante i solleciti dei vertici aziendali. L’erronea individuazione dell’ufficio competente non scrimina la condotta, poiché la gestione dell’acquisto e il pagamento delle fatture ricadono sull’ufficio diretto dal convenuto. La competenza dell’ufficio patrimonio si esaurisce nella fase di approntamento degli impianti di erogazione, superata la quale l’approvvigionamento del bene compete all’ufficio acquisti. La responsabilità non è esclusa dalla sola circostanza che i solleciti siano intervenuti tardivamente, ove l’inerzia sia riscontrabile per l’intero periodo di direzione effettiva.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la dirigente responsabile dell’ufficio forniture e logistica di una azienda sanitaria provinciale, contestandole di avere omesso di adottare le misure necessarie a impedire il protrarsi, dal 2005, dell’affidamento della fornitura di gas medicale a una medesima ditta, a un costo largamente superiore a quello praticato per gli altri presidi della provincia. Scaduto il contratto al 31.10.2014, il rapporto era proseguito senza gara fino all’aggiudicazione del 2023.
La richiesta risarcitoria, quantificata in euro 1.000.000,00, si riferiva al quinquennio 2019-2023. La convenuta eccepiva la carenza dell’elemento materiale e del nesso causale, deducendo che la gestione della fornitura era sempre spettata a un altro ufficio e che la mancata indizione della gara era imputabile a scelte della direzione generale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla pretesa contraddizione dell’accusa, secondo cui la prima gara sarebbe stata indetta dall’ufficio patrimonio. La Sezione osserva che ciò avvenne perché, prima di procedere all’acquisto del gas medicale, occorreva realizzare l’impianto di erogazione, infrastruttura di competenza degli uffici preposti al patrimonio aziendale. Superato però il periodo di ammortamento previsto dal contratto iniziale, l’acquisizione del bene rientra tra i compiti dell’ufficio acquisti.
La tesi della convenuta, secondo cui il proprio ufficio non sarebbe competente, è giudicata non sostenibile. Rilevano il pagamento del corrispettivo ai fornitori da parte dell’ufficio acquirente e il tenore delle comunicazioni con cui la dirigente succedutale, nel periodo di assenza, ha rappresentato ai vertici aziendali la necessità di rinegoziare il prezzo e di indire una nuova gara.
La Sezione distingue nettamente le due posizioni dirigenziali. La dirigente succedutale, che aveva sollecitato i vertici, non è stata chiamata in giudizio; la convenuta, al contrario, pur sollecitata, nulla ha fatto. Le note del novembre 2021 e del febbraio 2022 testimoniano la richiesta di attivare la procedura di gara già approvata e di procedere alla rinegoziazione dei prezzi, con avvertimento espresso circa la competenza dell’ufficio forniture e il rischio di ulteriori danni.
Non vale a scriminare la circostanza che i solleciti siano giunti solo nel 2021. Dagli atti risulta che, già all’insediamento del dirigente supplente, erano emerse le anomalie contabili e il problema del costo di fornitura, con plurime comunicazioni ai vertici. Il Collegio ritiene perciò che la responsabilità non si sarebbe potuta esimere una volta riassunta la direzione, essendo il dirigente tenuto a prendere atto delle segnalazioni documentate.
É disattesa l’omologazione alla sentenza n. 200/2024 della stessa Sezione, che aveva mandato esente da responsabilità l’odierna convenuta in una fattispecie attinente alla proroga del servizio mensa: in quel caso era stata valorizzata la sollecitazione rivolta alla stazione unica appaltante, qui invece del tutto mancante. La domanda è pertanto accolta integralmente, con condanna al risarcimento di euro 1.000.000,00, oltre rivalutazione e interessi, e refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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