Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale sul ritardo dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 146 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessata materia del contendere, dichiarata su concorde richiesta delle parti per essere stato medio tempore soddisfatto l’interesse del ricorrente, non preclude al giudice contabile il regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel giudizio pensionistico proposto nei confronti dell’INPS e dell’amministrazione datrice, le spese di difesa vanno poste a carico dell’amministrazione la cui inerzia ha reso necessaria l’azione giudiziale, quando la pretesa del ricorrente fosse già riconosciuta fondata e prevista dalla legge anteriormente al ricorso. Nessuna condanna consegue invece nei confronti dell’ente previdenziale che abbia proceduto alla rideterminazione del trattamento non appena ricevuti i dati trasmessi dal datore di lavoro, essendo la condotta di questi connotata da tempestività.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato collocato in pensione, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi del d.P.R. n. 57/2022, con conseguente corresponsione degli arretrati maturati per effetto dell’adeguamento contrattuale relativo al triennio 2019-2021, oltre interessi e rivalutazione. Egli lamentava che l’INPS, in sede amministrativa, avesse eccepito il mancato invio dei dati da parte dell’amministrazione datoriale.

L’INPS, costituendosi, ha dedotto la cessata materia del contendere per avere adottato la determina di rideterminazione del trattamento pensionistico, resa possibile solo dopo la trasmissione dei dati necessari da parte dell’amministrazione di appartenenza, intervenuta dopo l’instaurazione del contenzioso. Dopo un rinvio disposto per consentire l’effettivo accredito delle somme, anche il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la cessata materia del contendere, in presenza della concorde richiesta delle parti e dell’intervenuta soddisfazione della pretesa. La definizione del giudizio in rito non ha tuttavia esaurito il thema decidendum, residuando la questione del regolamento delle spese, sulla quale le parti hanno mantenuto posizioni divergenti.

Per risolverla, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente ove si fosse giudicato nel merito. La ricostruzione ha condotto a un esito differenziato per i due convenuti, in ragione del diverso contegno tenuto prima del processo.

Quanto alla Prefettura, la Corte ha accertato un’inerzia del datore di lavoro, che ben avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante prima della proposizione dell’azione. L’inerzia risulta aggravata dalla circostanza che la pretesa vantata dal ricorrente era riconosciuta fondata ed era peraltro prevista espressamente dalla legge. Su queste basi l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di difesa.

Quanto all’INPS, non si è proceduto a condanna, essendo stata appurata la tempestività della sua condotta: l’ente ha liquidato quanto spettante al ricorrente non appena ricevuta la comunicazione del datore di lavoro. L’obbligo di invio dei dati incombeva, in effetti, sull’amministrazione datoriale, la cui inerzia aveva impedito l’adeguamento nei tempi dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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