Sequestro di dispositivi informatici: annullata la conferma senza selezione dei dati (Cass. pen. Sez. I n. 2744 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proporzionalità e l’adeguatezza del sequestro probatorio costituiscono condizioni indefettibili di legalità del provvedimento, attenendo al suo profilo sostanziale. Il sequestro di un intero dispositivo informatico è legittimo solo in via eccezionale, quando specifiche difficoltà tecniche impediscano l’estrapolazione mirata dei dati. In tal caso il vincolo deve essere limitato al tempo strettamente necessario e commisurato all’esigenza di acquisire singoli dati individuati. La conferma del sequestro è viziata quando il giudice del riesame ometta di escludere finalità esplorative ulteriori e di indicare i criteri di selezione e la durata preventivata del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto da oltre un anno alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato notato dalla polizia giudiziaria in luoghi diversi da quello imposto, in occasione di due manifestazioni. Su delega del pubblico ministero, la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione e ha sequestrato un telefono cellulare e un tablet, ciascuno con la relativa scheda sim. Si procede per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011.
Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro probatorio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: difetto di motivazione sulla necessità del sequestro; contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione; violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la regola per cui, avverso i provvedimenti in materia di sequestro, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione rientrano però i difetti motivazionali così radicali da destrutturare l’apparato argomentativo, rendendolo privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Il vizio di illogicità manifesta, invece, non è deducibile in questa sede, come precisato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004. Ne deriva l’inammissibilità della censura che prospetta una “giravolta motivazionale”.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha individuato la finalità del sequestro nella verifica della presenza del ricorrente nelle due località, tramite le funzioni di geolocalizzazione. Nel decreto originario erano però menzionate anche finalità ulteriori, non meglio precisate. Il riesame le ha ritenute ininfluenti, ma tale valutazione è monca e incongrua: essa non elide la sussistenza di scopi estranei a quelli legittimanti il sequestro, sui quali il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi specificamente, dichiarando quali fossero congetturali o esplorativi.
Sul terzo motivo, la Corte ricostruisce i principi in materia di acquisizione di dispositivi informatici: la via maestra è la copia forense con estrapolazione di dati individuati; il sequestro dell’intero dispositivo ha carattere eccezionale e deve essere giustificato da specifiche difficoltà tecniche, con vincolo limitato al tempo necessario e con un criterio di selezione. In assenza di tale criterio il vincolo è ingiustificato per difetto di proporzionalità.
Nel caso concreto il sequestro ha riguardato l’intero contenuto dei dispositivi, senza previa selezione, senza indicazione dei criteri e senza preventivazione del tempo di protrazione. Il riesame si è limitato a richiamare il periodo feriale, senza specificare il tempo occorrente per le operazioni tecniche. La motivazione è quindi apparente.
La Corte accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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