De plano in executivis: nullità assoluta se l’istanza non è mera riproposizione (Cass. pen. Sez. I n. 2742 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente la pronuncia de plano solo quando l’istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero mera riproposizione di richiesta già rigettata, non opera allorché vengano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione. Laddove la richiesta di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. acceda a una questione che involge l’esercizio di discrezionalità valutativa, il giudice dell’esecuzione deve instaurare il contraddittorio camerale ed è competente a decidere.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile, de plano, l’istanza avanzata nell’interesse della condannata ai sensi degli artt. 670, comma 3, e 175 cod. proc. pen., in relazione all’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna a due anni e due mesi di reclusione, oltre multa. Il giudice ha ritenuto l’istanza del 25 settembre 2024 mera riproposizione di un precedente incidente di esecuzione, proposto il 21 agosto 2024 e deciso con rigetto il 18 settembre 2024.

La condannata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando l’inosservanza dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione, nonché la lesione del diritto al contraddittorio per mancata fissazione dell’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità accoglie il ricorso nei limiti indicati. L’esame degli atti ha permesso di acclarare che il giudice dell’esecuzione ha deciso de plano sull’istanza del 25 settembre 2024, reputandola mera riproposizione di quella depositata il 21 agosto 2024 e già rigettata. Il provvedimento è nullo perché assunto senza fissare il contraddittorio, in violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Il Collegio richiama il principio costante secondo cui il provvedimento assunto de plano, fuori dei casi di legge, è affetto da nullità di ordine generale a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, citando Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014 e Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014. Il modello dell’art. 666 cod. proc. pen. è quello dell’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti; la deroga del comma 2 opera solo per la manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge, intesa in senso restrittivo, e per la mera riproposizione.

La preclusione derivante dal provvedimento divenuto irrevocabile non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Nel caso concreto, le due istanze non risultano totalmente sovrapponibili: la prima contestava la validità del decreto di irreperibilità emesso per la notifica dell’ordine di carcerazione; la seconda proponeva la diversa questione della rimessione in termini per impugnare, adducendo la mancanza di conoscenza del processo svoltosi in assenza dell’imputata e vizi della notifica del decreto di citazione a giudizio.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, secondo cui le nullità assolute derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., salva la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., né l’incidente può essere riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Tuttavia, nella specie non si eccepisce solo la nullità derivata della sentenza, ma si denuncia anche la mancanza di conoscenza legale del provvedimento e si chiede la restituzione nel termine, ponendo questione che incide sull’esistenza del titolo esecutivo e che esige una delibazione discrezionale.

Quanto alla richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione è competente a deciderne anche quando l’istanza di declaratoria di non esecutività sia dichiarata inammissibile, come dispone l’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., richiamando Sez. 6, n. 39279 del 17/09/2013 e Sez. 1, n. 27099 del 10/06/2011. Residuano dunque spazi per l’intervento del giudice dell’esecuzione, previa instaurazione del contraddittorio. La Corte annulla con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo giudizio, rigettando nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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