Art. 79.
Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 79.
Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
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