Art. 127.
Intrasmissibilita' dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 127.
Intrasmissibilita' dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.
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