Ex vigili del fuoco, pensione di vecchiaia e tasso post domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 76 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ex appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono equiparati al personale militare delle Forze armate ai fini del limite di età per la cessazione dal servizio, elevato al sessantesimo anno dall’art. 2 del d.lgs. n. 165/1997, che richiama l’art. 1 del medesimo decreto. Sul credito pensionistico del pubblico impiego, una volta accertato il diritto, spettano gli interessi di cui all’art. 167 c.g.c. dalla maturazione fino alla data di deposito del ricorso e gli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. da quella data fino all’effettivo soddisfo. Il rinvio alle “vigenti disposizioni” contenuto nella norma processuale contabile è rinvio mobile e consente di applicare il tasso post domanda a tutte le obbligazioni, senza che l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 — che regola il cumulo tra interessi e rivalutazione — costituisca ostacolo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex vigile del fuoco in servizio dal 1976 al 2000, ha presentato nel 2021 domanda di pensione di vecchiaia chiedendone la decorrenza dal maggio 2016. L’INPS ha riconosciuto il trattamento con decorrenza solo dal 07.09.2021, ritenendo applicabile il requisito anagrafico dei sessanta anni al solo personale militare, e ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, per far accertare il diritto alla pensione dalla data richiesta e per ottenere la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei arretrati, con rivalutazione e interessi. L’INPS ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e, in subordine, la declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice accoglie il ricorso muovendo dall’equiparazione normativa tra gli ex appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale delle Forze armate. L’art. 2 del d.lgs. n. 165/1997 eleva al sessantesimo anno il limite di età per la cessazione dal servizio, e il successivo art. 1 include espressamente, tra i destinatari, il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La tesi dell’Istituto, che riservava il requisito ai soli militari, è respinta.
Quanto alla prescrizione, la Corte rileva che la domanda di pensione è del 2021 rispetto a un diritto sorto nel 2016, sicché nessun termine è maturato. Il diritto alla pensione è pertanto riconosciuto con decorrenza dal 01.05.2016.
Sul trattamento accessorio il giudice delinea il criterio degli interessi. Ricostruito il quadro normativo — dal principio nominalistico dell’art. 1277 cod. civ., alla tutela dei lavoratori con la legge n. 533/1977 e l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., fino al d.lgs. n. 231/2002 e alla riforma dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. del 2014 — la Corte affronta il possibile concorso tra il tasso dell’art. 167 c.g.c. e quello codicistico post domanda. Osserva che l’art. 1284 cod. civ. è collocato nella disciplina generale del saggio legale e non contiene limitazioni a categorie di obbligazioni, e che un arresto della Cassazione, ordinanza n. 61/2023, ne estende l’applicazione a tutti i tipi di obbligazione.
Il rinvio mobile dell’art. 167 c.g.c. alle “vigenti disposizioni” consente di individuare volta per volta la norma applicabile, oggi appunto l’art. 1284, comma 4, cod. civ., laddove per il giudice ordinario opera un rinvio fisso all’ISTAT. Il giudice esclude infine che l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 osti all’applicazione, poiché quella norma regola il cumulo tra interessi e rivalutazione, mentre qui si tratta solo di stabilire quale saggio applicare. Il richiamo dell’art. 2 del d.m. n. 352/1998 all’art. 1284 cod. civ. va inteso nella sua interezza, incluso il comma 4.
La Corte accerta dunque il diritto alla pensione dal 01.05.2016 e condanna l’INPS al pagamento dei ratei, con gli interessi ex art. 167 c.g.c. fino al deposito del ricorso e gli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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