Fatture false e contributi agricoli: revoca e danno erariale integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 6 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi pubblici giustificata da fatture ideologicamente false, attestanti prestazioni di terzi in realtà inesistenti, integra danno erariale anche quando l’intervento sovvenzionato sia stato materialmente realizzato. In presenza di un contributo a destinazione rigida, l’erogazione presuppone l’effettività del costo sostenuto dal beneficiario; se l’onere non è stato concretamente sopportato, viene meno in radice la ragione stessa della provvidenza. Integra parimenti sviamento dallo scopo la mancata osservanza della ripartizione del sacrificio economico tra quota pubblica e quota privata stabilita in concessione, con conseguente danno erariale. Nel processo contabile, l’inammissibilità della citazione per ragioni meramente processuali non consuma il potere di azione del Pubblico Ministero contabile, che può reiterare l’invito a dedurre ed introdurre un nuovo giudizio sugli stessi fatti, essendo unico limite la prescrizione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contributo concesso a una società agricola nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, per lavori di recinzione e attrezzature. Su istanza presentata avvalendosi di un agronomo esterno, l’anticipo e poi il saldo venivano erogati, per un totale di Euro 104.820,72.
Le indagini della Guardia di Finanza facevano emergere la falsità ideologica di due fatture, emesse per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, a fronte di lavori in realtà realizzati “in economia” dalla stessa società. Dopo una prima sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancata audizione personale, la Procura Regionale reiterava l’invito a dedurre e citava in giudizio il legale rappresentante e la società, contestando il danno patrimoniale all’A.R.G.E.A. a titolo di dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Rigetta quella di inammissibilità per reiterazione dell’invito a dedurre, richiamando l’orientamento granitico secondo cui il termine di 120 giorni per il deposito della citazione ha natura processuale e la sua inosservanza non comporta decadenza dall’esercizio dell’azione in un secondo processo: manca una norma che sancisca espressamente tale decadenza, e la sentenza dichiarativa di inammissibilità produce effetti meramente processuali, senza alcuna pronuncia sul merito.
Respinge anche la dedotta nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi. Richiamato il canone dell’art. 164, comma 4, cod. proc. civ., la nullità si configura solo se il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto; nel caso concreto la domanda risulta chiara nell’oggetto e nell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto. Nella specie l’eventuale nullità sarebbe comunque sanata per la difesa puntuale svolta nel merito. Quanto all’errata indicazione dell’ente beneficiario, essa non costituisce causa di nullità ed esula dall’interesse giuridicamente tutelato del convenuto.
Nel merito, il Collegio valuta la responsabilità sulla base del materiale acquisito nel procedimento penale, richiamando il principio di autonomia della delibazione del giudice contabile e la legittimità delle prove atipiche, ex art. 116 cod. proc. civ. La condotta emerge in modo univoco dalle risultanze delle indagini bancarie e dalla precedente sentenza di condanna dell’agronomo.
Fissato il principio centrale: l’effettiva realizzazione dei lavori non esclude la responsabilità, perché il contributo presuppone l’effettività del costo a carico del beneficiario. Le fatture false assorbono una quota significativa delle spese ammesse, con conseguente indebita percezione dell’intero contributo. Né opera la compensazione con il vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994: ||DSML|| parameter>
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Nota della Redazione
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