Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 31 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine perentorio assegnato dal giudice designato integra il venir meno della materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio. La definizione con sentenza costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e del art. 38, comma 2, c.g.c.. All’esito non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, con più note, il mancato deposito dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili di un Comune, relativamente agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, con riferimento al contante ritirato presso i parchimetri comunali. Gli approfondimenti istruttori confermavano che i conti non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la Segreteria della Sezione, e individuavano l’agente contabile tenuto alla presentazione per il periodo considerato.

La Procura regionale promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Con decreto del 29 aprile 2024 il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione all’amministrazione di appartenenza dei conti non ancora depositati, e al Comune il termine per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice monocratico attiene all’esito del giudizio di resa del conto allorché l’obbligato adempia all’invito formulato dal giudice designato. I conti giudiziali risultano essere stati depositati nei termini assegnati, con la conseguenza che viene meno l’interesse alla pronuncia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Il Collegio affronta poi il profilo della forma del provvedimento di definizione. La scelta cade sulla sentenza, in ragione del disposto dell’art. 144 c.g.c. e, in via ulteriore, della sua maggiore idoneità al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. La motivazione valorizza dunque il criterio funzionale della forma più adeguata rispetto all’esigenza di definire il giudizio, non limitandosi al dato letterale della norma processuale.

Quanto alle spese, il giudice esclude ogni pronuncia in ragione dell’esito della vicenda processuale, determinato dall’adempimento intervenuto nelle more del giudizio. La decisione si chiude con il mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Il percorso argomentativo è lineare e si fonda su una sequenza essenziale: l’invito del giudice designato, il deposito dei conti nei termini perentori, la conseguente cessazione della materia del contendere e la definizione in forma di sentenza. Non emergono profili di merito sul contenuto dei conti, poiché l’adempimento ha assorbito ogni ulteriore valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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