Crediti previdenziali pubblici esclusi dagli interessi maggiorati ex art. 1284 c.c. (Corte dei Conti Sez. I App. n. 92 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I crediti di natura previdenziale pubblica restano estranei all’area di applicazione dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., che prevede gli interessi maggiorati dalla proposizione della domanda giudiziale. L’applicazione della norma non può assumere estensione automatica e generalizzata, dovendosi tener conto della speciale natura e delle particolari caratteristiche di determinate tipologie di obbligazioni. I crediti previdenziali, in quanto prestazioni patrimoniali determinate ex lege a tutela dell’art. 38, comma 2, Cost. e sottratte alla disponibilità delle parti, integrano una di tali tipologie. Ad essi si applica la disciplina speciale dell’art. 167, comma 3, c.g.c., che demanda al giudice contabile la determinazione degli interessi legali e del maggior danno per la diminuzione di valore del credito.

Il Fatto

Il titolare di un trattamento pensionistico otteneva dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna l’accoglimento del ricorso volto al ricalcolo della pensione, con applicazione sulla quota retributiva di un coefficiente annuo di anzianità al 31 dicembre 2015 e con corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione, maggiorati degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ.

L’Inps proponeva appello avverso tale sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. e dell’art. 167 c.g.c., sul rilievo che la norma sugli interessi maggiorati costituirebbe ipotesi eccezionale, riferibile alle sole obbligazioni di fonte negoziale. La parte appellata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia della parte appellata e ritiene ammissibile l’atto di appello, in quanto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., nei giudizi pensionistici il gravame è consentito per soli motivi di diritto e l’impugnazione prospetta asseriti errori di diritto.

Nel merito, la Sezione osserva che l’art. 1284 cod. civ. delinea una chiara differenziazione interna: i primi tre commi riguardano il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie dal giorno della mora, mentre il comma 4 concerne esclusivamente il saggio degli interessi per il periodo successivo all’inizio del giudizio. Le Sezioni Unite n. 12449/2024 hanno chiarito che i presupposti applicativi dei maggiorati interessi sono oggetto di accertamento giurisdizionale e che la natura della fonte dell’obbligazione può essere la più varia.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette la ricavabilità di limiti normativi all’applicabilità della norma in relazione a specifiche tipologie di obbligazioni. Il Collegio ritiene che i crediti previdenziali integrano tali tipologie, costituendo prestazioni patrimoniali determinate sulla base di requisiti previsti ex lege e fondate sull’art. 38, comma 2, Cost., nonché sottratte alla disponibilità delle parti.

La specialità della disciplina emerge dalla legge n. 412/1991, dalla legge n. 448/1998 e dall’art. 167 c.g.c., che demanda al giudice contabile la determinazione degli interessi legali e del maggior danno. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 11342/2025, ha escluso l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. ai crediti di lavoro, già integralmente tutelati dal cumulo di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Tale estraneità appare a maggior ragione ravvisabile per i crediti previdenziali pubblici.

Il Collegio accoglie pertanto l’appello e, in integrale riforma della sentenza impugnata, ritiene non dovuti gli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ., ferma restando la corresponsione degli accessori di cui all’art. 167 c.g.c. Le spese sono compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali tra le Sezioni territoriali.

Nota della Redazione

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