Danno all’immagine della p.a. per reati comuni e contro la p.a. (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 111 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è azionabile davanti al giudice contabile anche quando il dipendente sia stato condannato per reati comuni concorrenti con delitti contro la p.a., purché il legame tra le condotte si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa che nel suo insieme arrechi pregiudizio al prestigio dell’amministrazione. A seguito dell’abrogazione dell’art. 7 legge n. 97/2001 ad opera dell’art. 4, allegato 3, d.lgs. n. 174/2016, il rinvio operato dall’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 deve intendersi effettuato all’art. 51, co. 7, c.g.c., con la conseguenza che non è più tassativamente richiesta la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. Il giudicato penale di condanna resta presupposto indefettibile dell’azione per danno all’immagine.
Il Fatto
Due militari in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile di una Compagnia dell’Arma erano stati segnalati alla Procura contabile per gravi fatti di reato commessi in servizio nel 2017. All’esito del dibattimento, il Tribunale penale li aveva condannati per peculato, falso ideologico in atto pubblico aggravato e depistaggio: nel corso di una perquisizione domiciliare avevano sottratto una somma di denaro, redigendo un verbale che ometteva la sottrazione, e avevano poi alterato il contenuto di un’intercettazione, inscenando il successivo ritrovamento della somma.
La Corte d’appello, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato le pene e la condanna era divenuta irrevocabile in data 20 dicembre 2023. L’Arma aveva segnalato il danno all’immagine e avviato il procedimento disciplinare espulsivo. La Procura regionale, contestato un danno di 22.000 euro, chiedeva la condanna solidale dei due militari.
La Motivazione della Corte
Dichiarata la contumacia dei convenuti, la Sezione affronta il tema del danno all’immagine arrecato alla p.a. da un dipendente per gravi reati accertati con sentenza passata in giudicato. Verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti normativi della domanda: la sua proposizione nei termini prescrizionali, per effetto degli atti interruttivi e dell’effetto sospensivo ex art. 66, co. 3, c.g.c., e la previa condanna definitiva dei convenuti.
Sul piano della tipologia dei reati, il Collegio osserva che è azionabile il danno all’immagine per qualsiasi forma di concorso di reati comuni con quelli contro la p.a., qualora il legame tra gli stessi si traduca in una unitaria o continuata azione delittuosa lesiva del prestigio dell’amministrazione. La Sezione richiama propri precedenti, tra cui C.conti Sez. Lombardia n. 21 del 2022 e Sez. Toscana n. 41/2025, e non ritiene di dover affrontare in questa sede la questione dell’azionabilità per reati diversi da quelli contro la p.a., prendendo atto di un indirizzo di segno contrario in appello, da ultimo C.conti, sez. III app., 27 marzo 2025 n. 41, che richiama Sezioni riunite n. 8/2015/QM.
Passando all’art. 4, lett. h), allegato 3, c.g.c., la Corte ricostruisce l’effetto abrogativo dell’art. 7 legge n. 97/2001 e il meccanismo di rinvio dell’art. 4, co. 2, che riconduce i riferimenti agli istituti abrogati ai corrispondenti istituti del codice. Ne deriva che il rinvio dell’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 va ora riferito all’art. 51, co. 7, c.g.c., il quale non richiede più la sola commissione di un delitto contro la p.a., ma qualsiasi delitto a danno della stessa, compresi quelli comuni con ricadute lesive, come nella specie.
La Sezione sottolinea la valenza costituzionalmente orientata di tale lettura: limitare la giurisdizione contabile alle sole condotte contro la p.a. porrebbe una irragionevole discrasia con la piena risarcibilità del danno all’immagine davanti all’a.g.o., superabile mediante una interpretazione logico-sistematica unitaria. Quanto al quantum, il Collegio ritiene condivisibile la quantificazione di 22.000 euro, valorizzando la gravità in astratto e in concreto dei reati, la loro reiterazione, la violazione dell’affidamento dei cittadini e il clamor fori. I convenuti sono condannati in solidum, per la natura dolosa delle condotte, con interessi legali dal deposito della sentenza e spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.