Improcedibile il ricorso pensionistico per omessa notifica del decreto di fissazione udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 80 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la notifica alle amministrazioni resistenti del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, unitamente al deposito in segreteria della prova dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza, costituisce onere essenziale del ricorrente ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 5-bis, del CGC. L’omissione di tali adempimenti impedisce la vocatio in jus della controparte e preclude l’instaurazione del contraddittorio, presidio di rango costituzionale ex art. 111, comma 2, Cost., applicabile al giudizio contabile per il rinvio ai principi processuali generali di cui all’art. 7 del CGC. Ne consegue che il giudice non può statuire su alcuna domanda e deve dichiarare il ricorso improcedibile, con estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 111, comma 4, del CGC, applicabile in via analogica il comma 10 dell’art. 155. La pronuncia è di mero rito e non involge il merito della pretesa sostanziale.
Il Fatto
Due pensionati ricorrenti hanno adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana lamentando l’illegittimità della sola parziale rivalutazione della pensione loro spettante, operata dall’INPS a partire dagli accrediti del gennaio 2023 in applicazione dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022. Nel ricorso chiedevano l’accertamento del diritto alla rivalutazione piena e la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea e/o alla Corte costituzionale, prospettando la violazione del divieto di discriminazione per età, del principio di libera circolazione dei lavoratori e degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost..
All’udienza del 19 giugno 2025 le amministrazioni resistenti non si sono costituite. È emerso che i ricorrenti avevano depositato in segreteria il solo ricorso introduttivo con allegati, senza provare la notifica alle controparti del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico muove dall’art. 155, comma 3, del CGC, che impone al ricorrente di notificare alle resistenti il decreto di fissazione dell’udienza, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il successivo comma 5-bis prescrive il deposito in segreteria delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente l’udienza.
Nel caso concreto tali adempimenti sono stati integralmente omessi. I ricorrenti si sono limitati a depositare il ricorso, senza alcuna notifica alle amministrazioni intimate.
La Corte qualifica detti oneri come essenziali al rispetto del contraddittorio, presidio sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. e declinato dall’art. 101 cod. proc. civ., da intendersi immediatamente applicabile al processo contabile in forza del rinvio operato dall’art. 7 del CGC. Richiama le Sezioni Riunite n. 6/2001/QM.
Da ciò consegue che nella vicenda non può dirsi instaurato alcun rapporto giuridico processuale e il giudice non può statuire su alcuna domanda. Il ricorso è quindi improcedibile, come confermato da un ampio orientamento delle sezioni regionali (Liguria, Lazio, Puglia, Marche, Campania) e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. La pronuncia è di mero rito, ricognitiva dell’inidoneità della domanda a determinare l’ulteriore corso del processo.
Il giudice ordina pertanto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo a norma dell’art. 111, comma 4, del CGC, che prevede l’operatività di diritto dell’estinzione e la sua declaratoria anche d’ufficio. Richiama in via analogica l’art. 155, comma 10, del CGC. Nulla dispone sulle spese, in mancanza di instaurazione del rapporto processuale.
Nota della Redazione
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