Controllo concomitante e raccomandazioni sulla mancata adozione del Piano strategico ZES unica (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 36 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante della Corte dei conti, disciplinato dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020 e dall’art. 11 della legge n. 15/2009, può concludersi con l’accertamento di irregolarità, deviazioni da obiettivi o ritardi che, pur non gravi al punto da integrare le conseguenze di cui all’art. 22 citato, giustificano l’adozione di raccomandazioni e osservazioni ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994. Il Collegio valuta la permanenza delle criticità allo stato dell’istruttoria, anche in presenza di controdeduzioni dell’Amministrazione, e non è vincolato dalla circostanza che l’ente abbia avviato attività correttive solo programmate o non ancora concluse.
Il Fatto
Nell’ambito della programmazione annuale del controllo concomitante, il Collegio ha inserito quale oggetto di esame il “Piano strategico ZES unica”, di cui è Autorità di gestione la Struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano definisce la politica di sviluppo della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, istituita dal d.l. n. 124/2023 e comprendente i territori di otto regioni meridionali.
Dopo una riunione preliminare e uno scambio di note istruttorie, il Magistrato relatore ha trasmesso una relazione con la quale ha segnalato alcune criticità, assegnando all’Amministrazione un termine per le controdeduzioni. La Struttura ha risposto articolando chiarimenti e rappresentando gli aggiornamenti intervenuti. Residuando alcune criticità, la questione è stata deferita all’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina cinque profili di criticità. Il primo riguarda la mancata adozione del Piano strategico: il d.l. n. 60/2024, convertito con legge n. 95/2024, aveva fissato al 31 luglio 2024 il termine per l’adozione, ma risulta predisposto solo uno schema di Piano in forma non definitiva. La circostanza è significativa perché l’adozione del Piano è propedeutica anche al piano di investimenti riconducibile agli Accordi per la coesione. Il ritardo rispetto all’adempimento di legge non è superato.
Il secondo profilo concerne la mancata previsione delle modalità di controllo e monitoraggio. La Struttura ha riferito che la Cabina di regia non ha ancora definito gli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Il Collegio chiarisce che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) e c-bis), del d.l. n. 124/2023, la funzione di monitoraggio della Struttura non attiene ai presupposti di fruizione del credito d’imposta — di competenza dell’Agenzia delle entrate — ma all’andamento complessivo del Piano e all’efficacia delle misure di incentivazione. Nessuna attività di controllo o monitoraggio risulta svolta.
Il terzo profilo attiene alla visibilità e accessibilità della sezione “contatore domande” sul portale web della ZES unica. L’Amministrazione ha eliminato la sezione, ritenendola poco efficace, e ha programmato una nuova sezione recante i dati delle autorizzazioni rilasciate. Il Collegio rileva che l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 10, comma 3, lett. h), del d.l. n. 124/2023 non risulta ad oggi ottemperato.
Il quarto profilo riguarda la sovrapposizione delle attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio tra Cabina di regia e Struttura di missione. Il Collegio osserva che il riparto di competenze è fissato da una norma primaria e che non sembrano esserci margini per deroghe in sede regolamentare o attuativa. In mancanza di un testo definitivo di Piano, non è possibile delineare con precisione le singole funzioni.
Il quinto profilo concerne il mancato coordinamento tra gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, ancora in itinere, e il Piano in corso di adozione. Il legislatore ha scisso la fase autorizzatoria dall’adozione del Piano, ma il Collegio ritiene preferibile un raccordo funzionale tra le due misure. In mancanza dell’approvazione del Piano non si dispone dell’elencazione definitiva delle filiere e delle tecnologie.
In conclusione, il Collegio accerta le criticità, esclude che esse integrino le conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15/2009 e all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, e formula cinque raccomandazioni volte ad accelerare la realizzazione del Piano.
Nota della Redazione
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