Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia accettata dopo la definizione della materia (Corte dei Conti Sez. I App. n. 109 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la sopravvenuta definizione della materia del contendere per effetto del riconoscimento in via amministrativa del trattamento richiesto in giudizio determina la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia all’appello, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., applicabile al processo pensionistico in forza del richiamo dell’art. 7, comma 1, c.g.c., come novellato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 114/2019. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., non vi è luogo a deliberare sulle spese.

Il Fatto

Il pensionato proponeva appello avverso la sentenza n. 153/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, che aveva rigettato il ricorso diretto al riconoscimento del trattamento di 8^ categoria tab. A a vita dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione. Lamentava violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omissione di pronuncia, chiedendo la riforma o l’annullamento e il rinvio degli atti alla Sezione territoriale per la valutazione del complesso morboso alla data della domanda di aggravamento.

Nel corso del giudizio interveniva il D.M. n. 1576 del 25 luglio 2024, che riconosceva all’appellante il medesimo trattamento di 8^ categoria tab. A dal 1° aprile 2019 a vita. L’appellante rilevava quindi la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione. Il Ministero della difesa accettava la rinuncia, sulla base della sopravvenuta sentenza n. 47/2024 della Sezione Emilia-Romagna e della conseguente esecuzione da parte dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda gli effetti della sopravvenienza amministrativa sul giudizio di appello. Il riconoscimento del trattamento richiesto in via giudiziale ha privato di oggetto la pretesa fatta valere, determinando il venir meno dell’interesse dell’appellante alla decisione sul merito.

La Corte qualifica la fattispecie come rinuncia all’appello intervenuta dopo la definizione della materia del contendere. Il Collegio richiama l’art. 110 c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico per effetto dell’art. 7, comma 1, c.g.c., come novellato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 114/2019, che estende al processo contabile le disposizioni sulla rinuncia agli atti del giudizio.

L’accettazione della controparte è stata espressa con memoria pervenuta in segreteria. Il Ministero della difesa ha dichiarato di accettare la rinuncia, confermando l’avvenuta esecuzione della sentenza n. 47/2024 della Sezione Emilia-Romagna. All’udienza le parti presenti hanno chiesto la formalizzazione dell’estinzione sulla base delle comunicazioni già depositate.

Il Collegio dichiara pertanto estinto il giudizio per rinuncia dell’appellante accettata da controparte. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., non vi è luogo a deliberare sulle spese; le spese restano regolate dalla legge in ragione della natura della definizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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