Art. 326.

Art. 326.

Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

((L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).

Libro I — Delle persone e della famiglia