Art. 383.
Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 383.
Esonero dall'ufficio
Il giudice tutelare puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
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