Decadenza e prescrizione nella pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 34 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile la ricevuta di trasmissione telematica della domanda, rilasciata dallo stesso ente previdenziale destinatario, prova l’avvenuto compimento dell’atto recettizio e libera il cittadino dagli adempimenti esigibili. L’eventuale insuccesso della successiva protocollazione, interna all’Istituto, non è opponibile al richiedente. La decadenza di cui all’art. 169 d.p.r. n. 1092/1973 non opera quando la dipendenza delle infermità da causa di servizio sia già stata riconosciuta prima della cessazione dal servizio, poiché il diritto alla pensione privilegiata è già sorto. Il diritto alla pensione è imprescrittibile, mentre si prescrivono i singoli ratei secondo l’art. 2948 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessava dal servizio per limiti di età. Il giorno successivo presentava, tramite patronato, domanda di pensione privilegiata per alcune patologie, ottenendo attestazione di avvenuta trasmissione con stringa identificativa. Non ricevendo riscontro, sollecitava più volte l’Istituto previdenziale, che gli riferiva l’inesistenza di un procedimento avviato.
Il ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata dalla cessazione dal servizio, con condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei, degli interessi e della rivalutazione. Chiedeva in via subordinata la condanna del patronato, in caso di accertata omissione.
La Motivazione della Corte
L’Istituto eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa, sostenendo che la ricevuta esibita attestasse il mero invio telematico e non l’effettiva ricezione, con un parallelismo rispetto alla posta elettronica certificata. La Corte respinge l’eccezione: il sistema di recapito qui è bilaterale, non triangolare, perché l’attestazione è rilasciata dallo stesso soggetto destinatario della domanda. Il completamento della trasmissione risulta così certificato dall’Istituto, e la precisazione sul numero di protocollo serve solo a chiarire che il riferimento iniziale non sarà quello assegnato alla pratica.
Il mancato esito della validazione, fase interna e organizzativa dell’Istituto, non può ridurre la valenza dell’attestazione di avvenuto invio. Il rilascio della ricevuta, in definitiva, esaurisce gli adempimenti esigibili dal cittadino, salva una sua grave negligenza, che non ricorre nel caso. Anzi, l’Istituto aveva ricevuto via pec anche il verbale della visita medico legale, come emerge dalla richiesta di supporto del proprio funzionario, e aveva dato espresso riscontro trasmettendo la pratica all’ufficio competente.
La Corte respinge anche l’eccezione di tardività della documentazione prodotta dopo l’ordinanza istruttoria. Il richiamo dell’Istituto alle preclusioni del rito lavoristico non trova riscontro normativo: né l’art. 420 cod. proc. civ. né l’art. 164 c.g.c. sanciscono le decadenze invocate. La decadenza dell’art. 156 c.g.c. riguarda solo eccezioni e domande riconvenzionali, non l’indicazione dei mezzi di prova.
Nel merito delle eccezioni preliminari, la Corte distingue l’acquisizione del diritto dalla pensione dal suo esercizio mediante domanda. Il diritto alla pensione privilegiata nasce con il riconoscimento della dipendenza delle patologie da causa di servizio e delle condizioni di ascrivibilità tabellare, ai sensi dell’art. 67 d.p.r. n. 1092/1973, e si attua con la liquidazione. La decadenza ex art. 169 riguarda l’esercizio della potestà di chiedere l’accertamento: se il riconoscimento è già intervenuto, il diritto è sorto e non può decadere. Il diritto alla pensione, di rango costituzionale ex art. 38 Cost., è imprescrittibile, mentre si prescrivono i singoli ratei. Essendo la domanda amministrativa stata validamente presentata, anche l’eccezione di prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio va respinta.
Nel merito, la Corte accerta che per la patologia da gastroduodenite la dipendenza da causa di servizio era già stata riconosciuta e che il verbale della c.m.o. ne aveva affermato l’ascrivibilità alla categoria 8° della Tabella A, non suscettibile di miglioramento. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto per tale patologia, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, mentre è respinto per le altre. Sugli importi pregressi spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, nei limiti del maggiore importo. Resta assorbita la domanda verso il patronato, estranea alla giurisdizione contabile.
Nota della Redazione
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