Dipendenza da causa di servizio accertata solo per il trattamento di privilegio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 56 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie pensionistiche devolute alla giurisdizione contabile, la domanda volta al conseguimento della pensione privilegiata proposta da dipendente ancora in servizio è inammissibile, poiché il trattamento di privilegio presuppone lo stato di quiescenza. Ciò non impedisce l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai soli fini del futuro trattamento. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, il rapporto di causalità tra infermità e servizio è condizione per accedere al trattamento privilegiato. L’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che i fatti di servizio siano causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando l’originaria istanza amministrativa era rivolta all’equo indennizzo, se la domanda giudiziale ha per oggetto la pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio, aveva chiesto nel 2011 il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una patologia del rachide ai fini dell’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera inquadrava l’infermità nella tabella A, categoria VIII, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio escludeva il nesso causale, ritenendola di origine dismetabolico-degenerativa. Il Ministero dell’Interno adottava quindi un decreto negativo che respingeva l’istanza. Dopo una diffida rivolta all’INPS e all’amministrazione per il riconoscimento della dipendenza ai fini della pensione privilegiata, il ricorrente introduceva il giudizio contabile, chiedendo l’annullamento del decreto e il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata con arretrati, rivalutazione e interessi. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione e, l’INPS, l’assenza di domanda di pensione e la prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile delimita la res controversa e respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero. Il giudizio ha per oggetto l’accertamento della dipendenza dal servizio di un’infermità, richiesto al fine di conseguire la pensione privilegiata. La circostanza che l’istanza originaria mirasse all’equo indennizzo non rileva: per l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2021, rubricato “unicità di accertamento”, l’accertamento negativo impedirebbe di ottenere, una volta in quiescenza, il trattamento di privilegio; inoltre la diffida ha esteso l’istanza amministrativa ai fini pensionistici.
La Corte ritiene invece inammissibile la domanda volta a ottenere il trattamento di privilegio, eventualmente spettante solo dopo il congedo. Accoglie sul punto l’eccezione delle resistenti e dichiara assorbita, per decadenza, l’eccezione di prescrizione proposta in via subordinata dall’INPS.
Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 pone il nesso causale tra le infermità e il servizio tra le condizioni del trattamento privilegiato; l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante.
In ottemperanza all’ordinanza istruttoria, il Collegio Medico Legale ha scrutinato la dipendenza dall’infermità, ritenendo sussistente il nesso eziologico. L’organo ha esaminato i rapporti informativi, ricostruendo le mansioni svolte: attività di prevenzione e repressione, appostamenti, pattugliamenti in zone impervie e servizi di scorta presso la D.I.G.O.S. Ha attribuito ai microtraumatismi cronici a carico del rachide un ruolo concausale, confermando l’inquadramento nella tabella A, categoria VIII.
Il giudice valuta il giudizio medico-legale congruamente motivato e riscontrato dalla documentazione, anche per la visita diretta. Accoglie pertanto la richiesta di accertamento della dipendenza dal servizio ai fini del trattamento di privilegio, compensando le spese per la complessità delle questioni e il ricorso alla consulenza.
Nota della Redazione
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