Indebito pensionistico irripetibile se l’INPS non verifica i redditi nei termini (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 549 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico che scaturisce dal superamento dei limiti reddituali è irripetibile quando l’Istituto previdenziale, disponendo già dei dati reddituali del pensionato, ometta di attivare la verifica annuale e di provvedere al recupero entro l’anno successivo, secondo l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991. Il titolare di pensione di reversibilità che sia dipendente pubblico, e che abbia regolarmente trasmesso la dichiarazione dei redditi, non è gravato da un autonomo obbligo di comunicazione dei dati che l’INPS già possiede. Il recupero tardivo è pertanto intempestivo e non è opponibile al pensionato, con conseguente diritto alla restituzione delle somme trattenute.
Il Fatto
La ricorrente agisce contro due provvedimenti dell’INPS. Il primo, del 29.06.2022, riliquida la pensione di reversibilità riconosciutale dopo il decesso del coniuge, quantificando un indebito di € 23.151,34 maturato dal 2012. Il secondo, del 27.09.2022, accerta un ulteriore indebito di € 3.022,55 per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge n. 335/1995.
La ricorrente contesta la pretesa restitutoria. Sostiene che il trattamento è stato quantificato dall’Istituto in via autonoma, sulla base di dati già in suo possesso, essendo entrambi i coniugi dipendenti pubblici. L’INPS aveva sempre richiesto la comunicazione dei redditi escludendo espressamente le prestazioni pensionistiche italiane, “in quanto tali dati sono già in possesso dell’Istituto”. La ricorrente invoca l’irripetibilità dell’indebito per assenza di dolo o di omissioni, richiamando l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991.
La Motivazione della Corte
Il giudice definisce preliminarmente l’importo contestato. Nel corso del giudizio l’INPS ha chiarito che il secondo provvedimento si riferisce al medesimo indebito del primo, ma circoscritto al periodo 01.01.2021 – 31.07.2022, avendo stornato in via amministrativa la pretesa relativa al periodo luglio 2012 – 31 dicembre 2020. La cognizione resta dunque limitata all’irripetibilità di quest’ultimo importo.
La Corte osserva che sulla ricorrente non grava alcun obbligo di comunicazione, essendo dipendente pubblica e avendo sempre trasmesso la dichiarazione dei redditi. I dati che avrebbero giustificato il superamento dei limiti erano già nella disponibilità dell’Istituto.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991: l’INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza. Nel caso concreto, le annualità su cui si fonda la pretesa restitutoria erano note all’Istituto e il provvedimento di recupero è risultato intempestivo.
Il giudice dichiara pertanto irripetibile l’indebito di € 3.022,55 e riconosce il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme ulteriormente trattenute. La restituzione non è limitata alla sorte capitale, ma comprende gli interessi legali, secondo la giurisprudenza delle stesse Sezioni riunite della Corte (SS.RR. n. 33/2017/QM), decorrenti dalla data della domanda giudiziale. Alla soccombenza segue la condanna dell’INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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