Art. 430.

Art. 430.

Pubblicita'

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Libro I — Delle persone e della famiglia