Art. 430.
Pubblicita'
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Libro I — Delle persone e della famiglia