Revoca del trattamento pensionistico di guerra per dolo omissivo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 47 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti pensionistici di guerra, la violazione dell’obbligo di comunicare all’amministrazione erogante il venir meno delle condizioni reddituali legittimanti non integra automaticamente il dolo richiesto dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 377/1999 per la revoca con efficacia retroattiva e il conseguente recupero delle somme indebitamente riscosse. Il dolo omissivo deve essere accertato in concreto, mediante puntuale apprezzamento delle condizioni oggettive e soggettive del beneficiario, non essendo sufficiente il solo dato formale della mancata denuncia. In assenza di un comportamento fraudolento deliberatamente preordinato a perpetrare l’inganno, la revoca opera solo dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite.
Il Fatto
La ricorrente, già beneficiaria di un trattamento pensionistico di guerra di reversibilità riconosciutole in quanto orfana inabile e in disagio economico, riceveva dalla Ragioneria territoriale dello Stato un provvedimento con cui le veniva comunicato che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, era venuto meno il diritto al trattamento per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, con contestuale accertamento di un debito a suo carico di 52.548,57 euro.
La ricorrente contestava la richiesta restitutoria, sostenendo la carenza del dolo richiesto dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 377/1999: il limite reddituale sarebbe stato superato per un importo non rilevante e, al momento delle omesse comunicazioni, ella aveva già oltre ottant’anni. Esperita senza esito l’istanza di autotutela, proponeva ricorso alla Corte dei conti, chiedendo in via cautelare la sospensione del recupero e, nel merito, la declaratoria di non ripetibilità delle somme percepite.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico accoglie il ricorso. Muove dal dato normativo dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 377/1999, che subordina la revoca con effetto retroattivo e il recupero dell’indebito alla sussistenza del dolo, stabilendo che negli altri casi la revoca opera solo dalla data del provvedimento, senza restituzione di quanto già eretto.
La Corte richiama la più recente giurisprudenza di appello contabile (Sezione I Giur. Centr. d’Appello, sent. n. 172/2024), che esclude qualsiasi automatismo tra la violazione dell’obbligo comunicativo e il riscontro del comportamento doloso. È invece necessario comprovare la coscienza e volontà dell’indebita percezione, valutando le condizioni oggettive e soggettive del beneficiario.
Nel caso concreto, l’accertamento non consente di ravvisare il dolo. La Corte valorizza l’età avanzata della ricorrente durante l’intero periodo contestato (dal 2015 al 2023), nonché l’esiguità del superamento del limite reddituale, avvenuto per poche centinaia di euro lordi, con l’unica eccezione di due annualità. Assume rilievo decisivo la considerazione che una persona priva di competenza specifica possa aver fatto riferimento al reddito netto della pensione, che non superava la soglia.
La difesa erariale aveva invocato l’art. 80, d.P.R. n. 915/1978 e richiamato la giurisprudenza di legittimità sull’autoresponsabilità del pensionato, oltre alle dichiarazioni sottoscritte e agli avvisi periodici contenenti le soglie reddituali. La Corte non nega tali circostanze, ma le ritiene compatibili con la buona fede della ricorrente, alla luce dell’età e del fatto che il limite era superato solo dal lordo.
Pertanto, riconosciuta la non ripetibilità delle somme erogate, il Giudice condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di difesa, liquidate in 2.000,00 euro oltre al 15% per spese forfettarie. Dispone inoltre l’annotazione di omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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