Maggiorazioni volo non trasferibili in posizione assicurativa senza pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 60 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che cessi dal servizio permanente senza aver maturato il diritto a pensione non può far valere le maggiorazioni figurative per i servizi speciali nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 124, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. In tale posizione va computato il solo servizio effettivo, non il servizio utile, restando gli aumenti figurativi valutabili ai fini della sola indennità una tantum. L’eccezione di difetto di giurisdizione proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito per effetto delle pronunce di merito rese nei gradi precedenti e non impugnate sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale cessato dal servizio permanente su domanda, ha riassunto davanti alla Sezione Giurisdizionale il giudizio dopo che la Sez. II di Appello della Corte dei conti, con sentenza n. 138/2025, aveva annullato la pronuncia di primo grado che respingeva la domanda di riconoscimento del periodo di maggiorazione contributiva per servizi di volo, quantificato in anni cinque, mesi uno e giorni sei (265 settimane).
Il Ministero della difesa aveva attribuito tale maggiorazione nella gestione pubblica, ma l’INPS non l’aveva accreditata nella posizione assicurativa costituita a seguito delle dimissioni dall’Esercito, rigettando nel 2018 la domanda di pensione di anzianità per insufficienza del requisito contributivo. Il ricorrente ha chiesto la rettifica della posizione e la condanna dell’Istituto all’erogazione del trattamento. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la pretesa è rivolta alla gestione privata e che rileva l’ultimo servizio prestato.
La Motivazione della Corte
Il Giudice esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’INPS per la prima volta nel giudizio di rinvio. L’eccezione è dichiarata inammissibile: sia il giudice di primo grado sia quello di appello si sono pronunciati nel merito, ritenendo implicitamente la propria giurisdizione, con conseguente formazione del giudicato implicito. Neppure risulta che l’Ente, costituitosi in appello, abbia proposto la questione mediante impugnazione incidentale, richiamandosi Cass. Sez. V n. 13750 del 22.05.2019 e Cass. Sez. Un. n. 24172/2025.
Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorrente assume che le maggiorazioni figurative riconosciute dal Ministero al momento del congedo dovessero essere automaticamente trasferite dall’INPDAP all’INPS e considerate valevoli ai fini della maturazione del diritto a pensione. In via preliminare il Giudice osserva che la riassunzione davanti al giudice di rinvio integra un mero atto di impulso processuale, non potendosi introdurre attività assertive nuove rispetto alla sentenza di annullamento; le allegazioni ulteriori sono pertanto precluse, pur potendosi esaminare i profili per la tacita acquiescenza della parte resistente.
Dagli atti emerge che il decreto ministeriale richiamato dal ricorrente attesta che l’interessato è stato collocato in congedo senza aver maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza. Alla data del congedo egli non aveva raggiunto né l’età pensionabile né l’anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo prescritta dall’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, avendo 36 anni; gli è stata invece liquidata l’indennità una tantum prevista dal comma 5 della stessa norma. Il prospetto retributivo prodotto è ritenuto ininfluente.
Pertanto, in applicazione dell’art. 124, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, nella posizione assicurativa presso l’INPS vanno accreditati solo i contributi del servizio effettivo, con esclusione della maggiorazione figurativa per i servizi speciali. Il Giudice richiama l’interpretazione consolidata secondo cui per “servizio prestato” deve intendersi “servizio effettivo” e non “servizio utile” (Cass. n. 26755/2025), e la Corte cost. n. 39/2018, che ha escluso la disparità di trattamento rispetto a chi cessa dopo aver conseguito il diritto a pensione. Le maggiorazioni non restano comunque infruttuose, rilevando per l’indennità una tantum (Cass. n. 31599/2024). Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per le alterne vicende processuali.
Nota della Redazione
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