Previdenza complementare comparto sicurezza: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 257 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico chiede il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non a quella della Corte dei conti. La controversia attiene, infatti, all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a un trattamento pensionistico a carico dello Stato. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice contabile, che deve dichiararlo in favore del TAR territorialmente competente. Le altre questioni, comprese le eccezioni di legittimazione passiva e di merito, restano assorbite.
Il Fatto
Tre ex appartenenti al Corpo forestale dello Stato, transitati nell’Arma dei Carabinieri ruolo forestale e nel frattempo in quiescenza, hanno citato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I ricorrenti lamentano che, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, la previdenza complementare prevista dal legislatore a compensazione degli effetti del sistema contributivo non è mai stata attuata, a differenza di quanto avvenuto per il pubblico impiego contrattualizzato. Chiedono quindi l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle amministrazioni e la condanna al risarcimento, commisurato alle contribuzioni che sarebbero state versate al fondo, al rendimento del 2,5%, al risparmio fiscale IRPEF e alla mancata destinazione del trattamento di fine servizio. Il Ministero della Difesa ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta come questione preliminare, sollevata dal Ministero della Difesa, la sussistenza della propria giurisdizione. Richiama la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22807 del 20 ottobre 2020, che ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione sulla domanda di risarcimento per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione della previdenza complementare.
Secondo il Giudice regolatore della giurisdizione, la domanda è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il motivo è che essa attiene all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale, ma strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, e non a un trattamento pensionistico a carico dello Stato. Il richiamo alle disposizioni degli articoli 26, comma 20, legge n. 448 del 1998 e 3, comma 2, d.lgs. n. 252 del 2005 conferma che la materia è riservata alla concertazione-contrattazione.
La Sezione calabrese osserva che la vicenda non riguarda la riliquidazione della pensione, né un trattamento previdenziale erogato dallo Stato, bensì l’omissione amministrativa nell’avvio e nella conclusione delle procedure di istituzione dei fondi. Coerentemente con la pronuncia delle Sezioni Unite, la controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.
Il giudice dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Restano assorbite ogni altra eccezione e questione, ivi comprese la dedotta carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e l’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
Trattandosi di questione preliminare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
Nota della Redazione
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