Art. 473.

Art. 473.

Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa')).

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