Art. 705 c.c. Apposizione di sigilli e inventario
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati.
Funzione della norma
L’art. 705 c.c. disciplina, nella fase iniziale dell’ufficio dell’esecutore testamentario, due attività specifiche: l’apposizione dei sigilli e la redazione dell’inventario dei beni ereditari, prevedendo inoltre una particolare facoltà di dispensa quando i chiamati siano unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione e con idonea garanzia per i debiti ereditari. La norma ha una funzione insieme conservativa e ricognitiva: i sigilli servono a preservare beni e documenti, mentre l’inventario serve a fissare la consistenza della massa ereditaria sulla quale l’esecutore deve operare.
I presupposti dell’apposizione dei sigilli
L’apposizione dei sigilli è dovuta quando tra i chiamati all’eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche: si tratta di categorie di soggetti che, per condizione personale o natura giuridica, richiedono una tutela rafforzata della massa ereditaria nella fase che precede l’accettazione o comunque l’assunzione di un controllo diretto sui beni.
L’inventario e la delimitazione della gestione
In presenza dei presupposti indicati, l’esecutore fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Sigilli e inventario non sono adempimenti meramente formali, ma strumenti di protezione della massa ereditaria e di delimitazione della futura responsabilità gestoria dell’esecutore, anche in vista del conto della gestione. Il rilievo pratico più forte dell’inventario consiste nel delimitare l’area della gestione dell’esecutore, distinguendo i beni effettivamente compresi nella massa da quelli estranei all’eredità, i beni oggetto di contestazione da quelli sicuramente esistenti, i beni da consegnare agli eredi da quelli da destinare ai legatari o da conservare per l’esecuzione di oneri e disposizioni particolari. In prospettiva difensiva, ciò serve a evitare che l’esecutore risponda indistintamente di beni mai ricevuti, mai posseduti o mai entrati nella sfera della sua concreta gestione.
La dispensa a favore di enti del Terzo settore
Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, questi hanno la facoltà, prima dell’accettazione, di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e redazione dell’inventario, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale competente o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’art. 473 c.c. e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non produce effetto se la dichiarazione non è resa da tutti i chiamati: è quindi richiesta l’unanimità dei soggetti legittimati.
Errori frequenti
- Omettere l’apposizione dei sigilli e la redazione dell’inventario in presenza di chiamati minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Tali adempimenti sono dovuti dall’esecutore in presenza di questi presupposti soggettivi.
- Ritenere efficace la dispensa dagli obblighi di sigilli e inventario in assenza della dichiarazione di tutti i chiamati. La dispensa richiede l’unanimità e presuppone idonea garanzia per i debiti ereditari.
Cosa fare
Va verificata, all’assunzione dell’ufficio, la presenza tra i chiamati di minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, condizione che impone l’apposizione dei sigilli e la redazione dell’inventario.
Va accertato, quando i chiamati siano unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro o enti del Terzo settore, se sia stata resa da tutti la dichiarazione di dispensa, con la prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.