Art. 473 c.c. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario. Il presente articolo non si applica alle società.
L’art. 473 c.c. stabilisce come possono accettare un’eredità gli enti diversi dalle persone fisiche: associazioni, fondazioni, enti non riconosciuti e persone giuridiche in generale. La regola è la stessa vista per i minori e gli interdetti — beneficio d’inventario obbligatorio — ma con un’eccezione esplicita: le società ne restano fuori. Trova applicazione ogni volta che un ente, diverso da una società, è chiamato a un’eredità.
Cosa prevede l’articolo 473 c.c.
Il primo comma impone che l’accettazione delle eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non possa farsi che con il beneficio d’inventario. Il secondo comma esclude espressamente le società da questa regola: una società chiamata a un’eredità può quindi accettare anche puramente e semplicemente.
Le persone giuridiche — associazioni e fondazioni riconosciute, società, enti pubblici — possiedono piena capacità di ricevere per successione mortis causa. La capacità acquisitiva delle persone giuridiche è oggi integrale e non subordinata ad alcun provvedimento amministrativo preliminare: in passato serviva un’autorizzazione governativa perché un ente potesse accettare eredità o donazioni, un requisito oggi superato. L’unico regime speciale che permane riguarda le modalità di accettazione, cioè l’obbligo del beneficio d’inventario per gli enti diversi dalle società.
Applicazione pratica
Cosa succede se l’ente non redige l’inventario nei termini
Nel caso di omessa redazione dell’inventario, ciò rende inefficace la dichiarazione di accettazione — tamquam non esset, cioè come se non fosse mai stata fatta — ma non estingue il diritto di accettare nuovamente entro il termine di prescrizione decennale. Gli enti, a differenza delle persone fisiche, non possono mai diventare eredi puri e semplici per decadenza dal beneficio (Cass. 14442/2019, riferimento da verificare).
Giurisprudenza: l’orientamento principale
L’omessa redazione dell’inventario non trasforma l’ente in erede puro e semplice
Problema: cosa succede se l’ente non redige l’inventario entro i termini di legge. Principio: la dichiarazione di accettazione diventa inefficace, ma non si converte mai in un’accettazione pura e semplice; l’ente può accettare di nuovo entro il termine di prescrizione decennale (Cass. 14442/2019). Conseguenza pratica: gli enti non rischiano, a differenza delle persone fisiche, di rispondere illimitatamente dei debiti ereditari per la sola inosservanza dei termini di inventario.
Errori frequenti
- Applicare l’obbligo del beneficio d’inventario anche alle società, che ne sono espressamente escluse dal secondo comma dell’art. 473 c.c.
- Pensare che un ente che non ha redatto l’inventario nei termini diventi automaticamente erede puro e semplice. La conseguenza è invece l’inefficacia della dichiarazione, non la conversione in accettazione pura.
- Credere che gli enti abbiano ancora bisogno di un’autorizzazione amministrativa preliminare per accettare un’eredità. Oggi la capacità acquisitiva è integrale.
- Dimenticare che, in caso di inefficacia della prima dichiarazione, l’ente può comunque accettare nuovamente entro il termine di prescrizione decennale.
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Quando questa norma può creare problemi concreti
Le difficoltà pratiche riguardano soprattutto la corretta qualificazione dell’ente chiamato: confondere un’associazione non riconosciuta con una società, o trascurare i termini per la redazione dell’inventario, può compromettere la validità dell’accettazione. Prima di procedere, conviene sempre verificare la natura giuridica esatta dell’ente beneficiario e i termini applicabili per l’inventario.
Nota della Redazione
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