Riassunzione nel processo contabile entro tre mesi dalla pubblicazione delle Sezioni Unite (Corte dei Conti Sez. III App. n. 64 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile riproposto a seguito di decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, il termine di tre mesi previsto dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016 decorre dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, che avviene mediante deposito in cancelleria, e non dalla sua successiva comunicazione. La ratio è che il deposito segna il momento in cui la statuizione del giudice diviene pubblica e, come tale, conoscibile dall’interessato. La questione di legittimità costituzionale della disciplina, prospettata per il diverso dies a quo previsto dall’art. 367, comma 2, cod. proc. civ., è manifestamente infondata. Ove la riproposizione avvenga oltre il termine, non si determina la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Nel giudizio contabile, la riassunzione oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite non produce l’effetto proprio della translatio iudicii. La notifica dei ricorsi proposti davanti ai giudici precedenti conserva il solo effetto interruttivo della prescrizione, non quello sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un operatore tecnico di un ente autonomo acquedottistico deceduto in attività di servizio, ha chiesto di accertare la dipendenza del decesso da causa di servizio e il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, con condanna dell’INPS al pagamento, interessi e rivalutazione.
La vicenda processuale ha attraversato più giudici: il giudizio, originariamente instaurato davanti al giudice ordinario e poi riproposto davanti al TAR, è stato definito dalle Sezioni Unite con declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso in riassunzione fosse stato proposto oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, con la conseguente mancata conservazione degli effetti della domanda originaria. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta un unico nodo: individuare il dies a quo del termine per riproporre la controversia davanti al giudice contabile dopo la decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione. L’appellante sostiene che il procedimento del conflitto negativo di giurisdizione promosso d’ufficio ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009 non contempli alcuna intimazione alle parti e che, per il rinvio alle disposizioni sul regolamento preventivo, il termine utile sia quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, come previsto dall’art. 367, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte respinge la tesi. La disciplina applicabile è quella dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, che fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite. Il dies a quo coincide con il deposito in cancelleria, non con la comunicazione successiva: il deposito è il momento in cui la statuizione diviene pubblica e dunque conoscibile. Il percorso argomentativo si fonda su un criterio di effettività e di certezza, che àncora la decorrenza a un dato oggettivo e verificabile.
Su questa base la Sezione esamina la questione di legittimità costituzionale prospettata in via gradata. Il profilo è dichiarato manifestamente infondato: la scelta di far decorrere il termine dalla pubblicazione non lede alcun parametro, perché collega la decorrenza a un atto idoneo a rendere la decisione conoscibile all’interessato.
Nel caso concreto, il giudizio risulta riproposto oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite. Ne consegue che non si è determinata la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente azionata davanti al giudice ordinario e poi davanti al TAR. L’appello è pertanto infondato e la sentenza impugnata è confermata, con compensazione delle spese e nessun provvedimento sulle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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