Divieto assunzionale agli enti territoriali inapplicabile ai gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 18 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I gruppi consiliari dei consigli regionali non rientrano tra gli enti territoriali destinatari del divieto assunzionale previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del d.l. n. 113/2016, convertito dalla l. 260/2016. Trattandosi di norma eccezionale che comprime l’autonomia organizzativa dell’ente, ne è preclusa l’interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. La verifica di regolarità del rendiconto del gruppo non si limita agli aspetti formali, ma impone di riscontrare la conformità della spesa all’intero quadro normativo vigente. Essa non integra, tuttavia, un sindacato nel merito delle scelte discrezionali riservate al gruppo, poiché non attiene all’opportunità di ricorrere al personale, bensì alla legalità del contratto stipulato.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 56/2024/FRG del 24.04.2024, ha dichiarato non regolare il rendiconto 2023 di un gruppo consiliare, per la voce pari a € 2.000,00 oltre oneri accessori, corrispondente alla retribuzione di contratti di lavoro stipulati in costanza del divieto assunzionale di cui all’art. 9 del d.l. n. 113/2016. Ne è derivato l’obbligo di restituire la somma ai sensi dell’art. 1, comma 11, ultimo alinea, del d.l. n. 174/2012.

Il gruppo ha impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, deducendo l’incompetenza della Sezione di controllo, l’inapplicabilità della disciplina richiamata ai gruppi consiliari e, in via subordinata, l’assenza dell’elemento soggettivo. La Procura generale, pur reputando infondata la prima censura, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite muovono dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012, che impone ai gruppi consiliari di approvare un rendiconto di esercizio strutturato secondo le linee guida recepite con DPCM 21.12.2012. L’Allegato A a tale decreto richiede che ogni spesa sia conforme ai criteri di veridicità e correttezza, intesa quest’ultima come coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge.

Su questa base il Collegio respinge la prima doglianza. La verifica di congruenza delle spese non può ridursi a un controllo meramente formale, né essere preclusa dalle modalità tecnico-contabili di imputazione. La dichiarazione di regolarità presuppone, in virtù del principio di legalità, che le spese rendicontate rispettino tutte le norme applicabili alla fattispecie. La Sezione non ha sindacato la scelta del gruppo di assumere personale, ma solo la conformità dei contratti al quadro normativo: la verifica investe la legalità della spesa, non l’opportunità della scelta.

Il ricorso è invece accolto sul secondo motivo, ritenuto dirimente. Le Sezioni riunite richiamano le proprie precedenti sentenze nn. 9/2024/RGC e 10/2024/RGC dell’1.08.2024, rese su analoghe delibere della stessa Sezione regionale, e la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG della Sezione delle Autonomie. Da esse si evince che il divieto assunzionale dell’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 ha carattere eccezionale e comprime l’autonomia organizzativa dell’ente territoriale nei soli casi indicati dal legislatore, con conseguente esclusione dell’interpretazione analogica imposta dall’art. 14 delle preleggi.

I gruppi consiliari, qualificati dalla giurisprudenza costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte. Pur essendo riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost., una lettura estensiva degli enti territoriali destinatari del divieto ne vanificherebbe la ratio. Conforta la conclusione il disposto dell’art. 6, quinto comma, della l.r. Molise n. 20 del 1991, che attribuisce ai gruppi la titolarità e la responsabilità esclusiva dei contratti di lavoro, con piena estraneità della Regione a tali rapporti.

Il secondo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei rimanenti. Il dispositivo è stato letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, cod. giustizia contabile e nulla è disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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