Improcedibile il giudizio di conto senza firma dell’agente e senza parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 114 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La improcedibilità del giudizio di conto non può essere pronunciata per qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma soltanto nei casi di inesistenza giuridica o fattuale del conto e di mancanza di una condizione di procedibilità. La mancanza della sottoscrizione dell’agente contabile integra l’inesistenza giuridica dell’atto, essendo la spendita del nome requisito di esistenza e di assunzione di responsabilità. La parificazione del conto, espressamente richiesta dagli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont., costituisce condizione di procedibilità, potendo essere surrogata dal visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o dall’approvazione del conto da parte degli organi dell’ente, quali atti equipollenti. Quando difettino, congiuntamente, la firma dell’agente e la parifica (anche nella forma equipollente del visto), il giudizio va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Un agente contabile esterno, incaricato della riscossione per conto di un Comune, era destinatario di un giudizio di conto relativo agli esercizi finanziari 2017 e 2018. I conti, trasmessi dall’ente tramite PEC il 30.5.2019, presentavano profili di irregolarità formale. Il magistrato istruttore, con relazione n. 407/2023, richiedeva la fissazione dell’udienza per sottoporre al Collegio il problema della improcedibilità, ravvisando la mancanza di sottoscrizione, l’assenza del visto di regolarità e l’insufficienza del provvedimento di parifica richiamato.
Con decreto presidenziale del 27.12.2023, ritualmente notificato all’agente contabile e all’amministrazione, veniva fissata l’udienza di discussione per l’11 giugno 2024. All’udienza compariva il solo Pubblico ministero, che concludeva per l’improcedibilità; nessuna difesa si costituiva per l’agente contabile né per l’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di procedibilità, chiarendo che l’improcedibilità non consegue a ogni irregolarità o nullità del conto, ma opera in un perimetro circoscritto. Essa ricorre, anzitutto, nel caso di inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando l’atto è privo dei requisiti minimi di forma-sostanza indispensabili per qualificarlo come tale, come la firma dell’agente contabile o le quantità dei beni maneggiati nei conti a materia.
In secondo luogo, l’improcedibilità deriva dalla mancanza di una condizione di procedibilità, individuata nella parificazione del conto da parte dell’ente. La Corte richiama l’espressa previsione degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont., che ne fanno un presupposto del giudizio sul conto.
Il Collegio precisa però che la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta anche in assenza di un formale e separato atto di parifica, quando il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente, oppure sia stato approvato dagli organi dell’ente. Tali atti sono considerati equipollenti alla parificazione, secondo un orientamento consolidato della stessa Sezione, richiamato mediante le sentenze nn. 113/2023, 201/2023, 202/2023, 203/2023, 152/2024.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che i conti depositati non risultano sottoscritti dall’agente contabile. Quanto alla parifica, essa non può riferirsi all’esercizio 2017, poiché il provvedimento richiamato menziona testualmente il solo 2018; e, per il 2018, risulta effettuata per relationem, con rinvio a un visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario anch’esso non presente in atti.
Difettando sia la firma dell’agente sia la parificazione, anche nella forma equipollente del visto, il giudizio sui conti va dichiarato improcedibile. La mancata definizione nel merito giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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