Giudizio di ottemperanza estinto per sopravvenuto difetto di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 108 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta riforma in appello della sentenza di cui si chiede l’esecuzione elimina l’oggetto del contendere e fa venir meno l’interesse ad agire del ricorrente. Integra pertanto gli estremi della cessazione della materia del contendere, fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale, che ricorre quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere fra le parti. Ne deriva l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito con ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui questa Sezione gli aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati. L’Istituto, costituendosi, ha dedotto di aver interposto appello avverso la sentenza di prime cure e di non averla ancora eseguita, invocando la prognosi ragionevolmente favorevole sull’esito dell’impugnazione.
Con memoria del 27.11.2024 il ricorrente ha dato atto dell’intervenuta riforma della sentenza di primo grado, concludendo per l’estinzione del giudizio; analoga richiesta è stata reiterata con le note difensive del 1.4.2025. All’udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese, e il procuratore dell’INPS si è associato, anche sotto il profilo del regolamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha rilevato che la sentenza di prime cure, posta a oggetto del giudizio di ottemperanza, è stata integralmente riformata in appello, come concordemente rappresentato e documentato dalle parti. Da tale sopravvenienza deriva il venir meno dell’oggetto del contendere e, con esso, dell’interesse ad agire del ricorrente.
La Corte ha quindi ricostruito la figura della cessazione della materia del contendere, qualificandola come fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale. Essa si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire.
Il giudice ha precisato che l’interesse rilevante consiste nell’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. La relativa verifica va condotta avendo riguardo all’azione proposta e alle difese apprestate dal convenuto. Sul punto la decisione richiama il precedente Cass. n. 6676/2015.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha osservato che la sentenza di prime cure è stata integralmente riformata in appello, sicché è venuto meno l’oggetto del contendere. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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