Gli STA sono agenti contabili secondari con conto del consegnatario irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 331 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli sportelli telematici dell’automobilista, avendo la materiale disponibilità delle targhe di riconoscimento e degli altri stampati a rigoroso rendiconto, sono qualificati agenti contabili secondari, o sub-consegnatari, tenuti alla resa di un proprio conto giudiziale. La consegna delle targhe agli STA non estingue il debito di custodia del consegnatario principale, che permane in ragione della qualifica dei soggetti affidatari. Il conto giudiziale deve dare rappresentazione completa delle giacenze presso gli STA e delle operazioni compiute per loro tramite: in difetto, il conto è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, anche in assenza di ammanchi. La mancata relazione dell’organo di controllo interno non è addebitabile all’agente ma all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal consegnatario delle targhe di riconoscimento per veicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Ufficio della Motorizzazione civile per l’esercizio 2020. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, chiedeva l’iscrizione a ruolo rilevando tre profili: l’assenza della data sul conto, sebbene munito di visto di regolarità e parificazione; la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.; l’incerta qualificazione degli Sportelli Telematici dell’Automobilista e l’assenza di un subconto.
L’agente contabile e il Direttore dell’Ufficio eccepivano la validità del conto, nonostante la mancanza della data, per la presenza della firma del consegnatario e di quella digitale del Dirigente, e sostenevano che gli STA fossero meri coadiutori, non tenuti alla resa del subconto, essendo il controllo garantito dal registro informatico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio supera la contestazione sull’assenza della data sul conto, valorizzando la nota di trasmissione del conto alla Ragioneria territoriale, da cui si desume che la presentazione è avvenuta entro i termini di legge.
Sul nodo centrale, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 101 del d.lgs. n. 285/1992 riserva allo Stato la produzione e la distribuzione delle targhe, il cui carico è unico e posto in capo alla Motorizzazione civile. Lo STA, istituito dal d.P.R. n. 358/2000, è deputato alla materiale consegna delle targhe all’utente finale, con obblighi di custodia, di registrazione e di rendicontazione periodica.
Da tali obblighi il Collegio desume che gli STA sono in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione ed è indubitabile che siano assoggettati alla giurisdizione contabile. Essi vanno qualificati come agenti contabili secondari, o sub-agenti, tenuti alla resa di un proprio conto a corredo di quello dell’agente principale, essendo gravati di un debito di custodia di valori dello Stato ai sensi dell’art. 44 del T.U. n. 1214/1934 e di una gestione autonoma degli stampati.
La Corte precisa che la consegna delle targhe agli STA non estingue il debito di custodia del consegnatario, che permane proprio in ragione della qualifica dei sub-consegnatari: in presenza di ammanchi, il consegnatario dovrà attivare le procedure e segnalare il pregiudizio alla Corte dei conti.
Non basta, dunque, che le informazioni sulle targhe siano desumibili dal registro informatico, dovendo esse emergere dal conto giudiziale, che deve rappresentare i risultati della gestione complessiva. Anche accedendo alla tesi degli STA come meri incaricati fiduciari, il conto resterebbe irregolare, non emergendo la corrispondenza tra giacenza finale, rimanenze presso gli STA e magazzino dell’Ufficio. La Corte richiama sul punto l’orientamento della Sez. giur. Abruzzo n. 73/2019.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ritiene che l’omissione non sia addebitabile all’agente ma all’Amministrazione, tenuta per legge all’adempimento; la sottoscrizione del conto da parte del Dirigente non assolve la funzione della relazione, adempimento diverso dalla parificazione. In assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di condanna.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.